Premessa
Tra le diverse disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020 rilevante sono stati i cambiamenti relativi al Superammortamento e all’Iperammortamento.
Art. 1 del decreto crescita ed art. 1, commi 184-197 della legge di bilancio 2020
La legge di bilancio 2019 – al contrario di quanto avvenuto per l’agevolazione dell’iperammortamento – non aveva previsto una proroga per il 2019 dell’agevolazione del superammortamento.
Tuttavia, con l’art. 1 del decreto crescita la maggiorazione del 30% (i.e. superammortamento) è stata estesa ai nuovi investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero al 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31.12.2019 è stato accettato l’ordine e pagato il 20% dell’acconto. Rimangono, quindi, esclusi, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.
A decorrere dal 2020 viene, invece, introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga del superammortamento e dell’iperammortamento.
Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differente a seconda della tipologia di investimenti:
- per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi “ordinari” il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, tenuto conto del limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, tenuto conto del limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione dall’anno successivo all’acquisto o all’interconnessione con il sistema aziendale. Tale credito è ripartito:
- in cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali; ovvero
- in tre quote annuali di pari importo per gli investimenti in software.
Inoltre, non si applicano i limiti generali (i.e. 700.000,00 euro previsto dall’art. 1, comma 53 della legge n. 244/2007) ed i limiti speciali di utilizzo (i.e. 250.000,00 euro previsto dall’art. 34 della legge n. 338/2000); tuttavia, il credito non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.
Sotto il profilo documentale, i soggetti che intendono usufruire di tale credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’allegato A e B della legge n. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei citati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro è sufficiente un’autocertificazione del legale rappresentante).
In ultimo, viene introdotta una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un successivo ed apposito decreto ministeriale.
Soggetti beneficiari
Possono accedere agli incentivi le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito e gli esercenti “arti e professione”. Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di crisi (imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle precedenti situazioni) e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalle violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e “ordinari”, nonché i materiali di cui all’Allegato A alla legge n.232/20168 ed i beni immateriali di cui all’Allegato B alla legge n. 232/20169.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del tuir;
- i bene per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 16,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/201510;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Arco temporale
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 nel caso in cui sia stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% entro il 31 dicembre.
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