Premessa
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini Iva, al momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, del DPR 633/1972) e, quindi, in tale momento l’imposta diviene esigibile e scatta il conseguente obbligo di fatturazione.
La fattura ordinaria può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, cessione di beni o prestazione di servizi. La facoltà̀ in parola riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche, veicolate tramite SdI.
La fatturazione ordinaria delle prestazioni di servizi
La fattura ordinaria, deve essere predisposta ed inviata al SDI secondo quelle che sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n°14/2019.
La corretta indicazione della data della fattura emessa L’operatore può decidere di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del Decreto IVA, ma la data del documento (“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica) dovrà̀ sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI). |
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Emissione fattura ordinaria Prestazione di servizi effettuata in data 21 ottobre con contestuale incasso.
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Nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dal SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date, ossia: data di emissione e data di effettuazione dell’operazione.
LA FATTURAZIONE IMMEDIATA-PRESTAZIONI DI SERVIZI |
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Data fattura |
Deve essere riportata la data dell’operazione |
Data di emissione/invio allo SdI |
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In merito alle prestazioni di servizi, l’individuazione del momento dell’operazione, ossia del pagamento del corrispettivo, può risultare non così lampante laddove siano utilizzati strumenti di pagamento diversi dal contante.
L’individuazione del momento di pagamento |
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Strumento di pagamento |
Rilevanza ai fini della fatturazione |
Note |
Assegni bancari o circolari |
Materiale consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente. |
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Bonifici |
Quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. “data disponibile”). |
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Carta di credito-debito |
Nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta |
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È dunque importante individuare il momento a partire dal quale decorrono i 12 giorni ai fini dell’emissione della fattura.
La fatturazione differita delle prestazioni di servizi
La possibilità di emettere la fattura differita riguarda anche le prestazioni di servizi, opportunamente documentate, laddove si è verificato il presupposto d’imposta ossia, in linea generale, il pagamento del corrispettivo.
La documentazione per il differimento della fatturazione (Circolare 18/E 2014) |
Dalla documentazione alla base del differimento deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi. |
Le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono dunque fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta (pagamento del corrispettivo- si veda l’interpello 389/2019).
RICORDA – Individuata la possibilità di emettere la fattura in via differita è importante evidenziare come la stessa non inficia sul momento di esigibilità dell’imposta, che coincide con quello di effettuazione dell’operazione (ossia il pagamento del corrispettivo) e di successiva liquidazione.
In termini pratici, l’Iva a debito concorre alla liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata.
A fronte di più operazioni, ad esempio del mese di ottobre 2019 (10-21-28 dello stesso mese), operazioni accompagnate dalla relativa documentazione, nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato alternativamente:
- un giorno qualsiasi tra il 28 ottobre ed il 15 novembre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio al SdI (“data emissione”);
- la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio, 28 ottobre 2019;
- la data di fine mese (30 ottobre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata al SdI entro il 15 novembre 2019.
RICORDA – La data riportata nel campo “data documento” del file F.E. fa dunque riferimento al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.
Indicazioni operative fatturazione prestazione servizi
Caso n° 1 Fatturazione ordinaria e decorrenza dei 12 gg Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini Iva, al momento del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, del DPR 633/1972) e, quindi, in tale momento l’imposta diviene esigibile e scatta il conseguente obbligo di fatturazione nel termine dei 12gg. |
Caso n° 2 Fatturazione differita e liquidazione dell’imposta La fatturazione differita non inficia sul momento di esigibilità dell’imposta e successiva liquidazione. L’Iva a debito concorre alla liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata. Ad esempio, supponiamo che un’impresa nel mese di settembre abbia incassato corrispettivi per determinate prestazioni effettuate in favore di un soggetto terzo; in tale caso l’Iva a debito derivante dalle fatture emesse in modalità differita e riepilogativa entro il 15 del mese successivo è computata nella liquidazione di settembre (e non in quella di ottobre, mese in cui la fattura differita è stata emessa e annotata). |
Caso n° 3 La fatturazione anticipata Anche per le prestazioni di servizi è ammessa la possibilità di emettere fattura in via anticipata, dunque, in tale caso, il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura. In tale situazione, il momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file F.E. Ad esempio in caso di più prestazioni rese nello stesso mese (si supponga ottobre con operazioni nei gg 8-21-30):
Attenzione in tali ipotesi a non confondere fatturazione differita e fatturazione anticipata ai fini della corretta imputazione dell’imposta alla liquidazione di periodo. |
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