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Ecobonus. La cessione della detrazione

da | Mag 3, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

La normativa fiscale ammette la cessione del credito legato alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica in genere (ecobonus); inizialmente, dal periodo d’imposta 2016, tale possibilità era prevista solo in relazione ai lavori effettuati su parti comuni condominiali e in riferimento ai soggetti rientranti nella c.d. no tax area (c.d. incapienti-articolo 11, comma 2, e articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 917/86 TU.I.R). Successivamente, la cessione è stata ammessa anche per i soggetti diversi da quelli rientranti nella no-tax area.

La Legge n° 205/2017, Legge di Bilancio 2018, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari (detrazione 65% e 50%) e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali, confermando che:

  • il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  • il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

LA NO-TAX AREA

Sono considerati incapienti (no tax area) i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:

  • nell’articolo 11, comma 2, del Tuir, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • nell’articolo 13, comma 1, lett. a), del Tuir, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
  • nell’articolo 13, comma 5, lett. a), del Tuir, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i, del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

L’imposta annua dovuta è inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti.

La cessione della detrazione. Indicazioni operative

Le disposizioni attuative relative alle modalità di cessione del credito sono state fissate dall’Agenzia delle Entrate:

  • dal provvedimento datato 22 marzo 2016 il quale, per i soggetti no-tax area, ha regolato la cessione del credito corrispondente alla detrazione del 65%, spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali;
  • dal provvedimento del 28 agosto 2017 che invece ha definito le modalità di cessione del credito relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (detrazioni 70% e 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici anche per coloro che non rientrano nella citata no-tax area.

LA DATA DI FINE LAVORI

 Le modalità operative della cessione della detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari (detrazione 65% e 50%), introdotta a partire dal 2018, saranno disciplinate attraverso l’emanazione di un nuovo Provvedimento.

Prima di analizzare la procedura operativa da seguire ai fini della cessione della detrazione, è necessario individuare gli interventi che ammettono tale possibilità.

GLI INTERVENTI CHE AMMETTONO LA CESSIONE DEL CREDITO DAL 2018

Interventi su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari

Tipologia di intervento/detrazione

A chi si può cedere

  • Serramenti e infissi
  • schermature solari
  • caldaie a biomassa
  • caldaie a condensazione in classe A
  • caldaie a condensazione in classe A
  • sistema di termoregolazione evoluto

50%

No tax area

Altri contribuenti

  • Fornitori
  • altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

  • Fornitori che hanno effettuato gli interventi
  • altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • la cessione non può essere effettuata a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e Amministrazioni pubbliche.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

  • pompe di calore
  • scaldacqua a pompa di calore
  • coibentazione involucro
  • pannelli solari
  • generatori ibridi
  • sistemi building automation
  • micro-cogeneratori

65%

Interventi sulle parti comuni dei condomini

Tipologia d’intervento

Detrazione

A chi si può cedere

Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente.

70%

  • Fornitori
  • altri soggetti privati
  • per la no-tax area anche a banche e intermediari finanziari

 

Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro.

75%

Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una classe del rischio sismico.

80%

Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di 2 classi del rischio sismico.

85%

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui riconducibile.

Scheda pratica

Individuati gli interventi che ammettono la possibilità di cessione della detrazione è opportuno mettere in evidenza la corretta procedura da rispettare:

  • L’Amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito/detrazione;
  • L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito;
  • Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità disponibili nello stesso “Cassetto fiscale;
  • Il cessionario può cedere, a sua volta, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile;
  • Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.

LA PROCEDURA AI FINI DELLA CESSIONE DEL CREDITO-LAVORI CONDOMINIALI

1)  L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

  • comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace.[1]
  • consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.

2)  L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

3)  Chi riceve il credito può cedere a sua volta, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che lo stesso è divenuto disponibile ossia dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

L’UTILIZZO DEL CREDITO CEDUTO

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in 10 quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

NOTA BENE – Con la Risoluzione n. 58/2018 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6890” da indicare nel modello F24 per usufruire del credito e ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

[1] La comunicazione avviene con la stessa procedura con la quale l’amministratore di condominio comunica le spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Richiamati sia gli interventi agevolabili sia la procedura da seguire ai fini della cessione della detrazione analizziamo alcuni casi pratici.

Caso 1: reiterazione nella cessione del credito

La cessione del credito, prevista dal citato articolo 14 (ecobonus), deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.

Caso 2: cessione verso soggetti terzi diversi dal fornitore

Per altri soggetti privati nei confronti dei quali può perfezionarsi la cessione della detrazione devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (altri condòmini, consorzi, ecc.).

Caso n° 3: Cessione in favore di altri condòmini

La detrazione può essere ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, ad esclusione, tuttavia – per i soggetti diversi dai cd. no tax area -, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Caso n° 4: Lavori eseguiti da imprese appartenenti ad un Consorzio di imprese ovvero ad una Rete di imprese

Nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.

Caso n° 5: Contratto di appalto con più soggetti che effettuano anche lavori per i quali non spetta alcuna detrazione

Fermo restando che l’ammontare della detrazione a cui è connesso il credito cedibile si determina esclusivamente con riguardo alle spese sostenute per la realizzazione dei soli interventi agevolabili, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, sempreché questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in commento.

 

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