Premessa
Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore un nuovo adempimento. Si tratta del c.d. esterometro, con cui vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate le operazione da e verso soggetti esteri (operazioni transfrontaliere). Possono essere escluse dall’adempimento le suddette operazioni qualora documentate con fattura elettronica o bolla doganale.
La normativa prevede che la trasmissione abbia cadenza mensile e sia da effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Dunque, entro il 28 febbraio “sarebbe” scaduto il termine per l’invio dello spesometro riferito al mese di gennaio 2019.
Il 28 febbraio 2019 sarebbero scaduti anche altri due adempimenti, ossia:
- Comunicazione LIPE riferita al IV° trimestre 2018;
- Spesometro riferito al III° e IV° trimestre 2018 o al II° semestre 2018 per chi avesse scelto l’invio semestrale.
Con il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 è stata disposta la proroga dei suddetti tre adempimenti.
Comunicazioni LIPE
La normativa in materia di LI.PE. stabilisce che, i soggetti obbligati alla comunicazione effettuano l’adempimento in maniera “trimestrale” entro l’ultimo giorno del II° mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia, i dati riferiti al II° trimestre vanno inviati entro il 16 settembre. Dunque, sulla base di quanto anzidetto, per le Comunicazioni LIPE del 2018 si era delineato il seguente calendario:
Calendario comunicazione LIPE prima della proroga |
|
Trimestre di riferimento |
Scadenza |
I° trimestre 2018 |
31 maggio 2018 |
II° trimestre 2018 |
17 settembre 2018 (il 16/09 era domenica) |
III° trimestre 2018 |
30 novembre 2018 |
IV° trimestre 2018 |
28 febbraio 2019 |
Il DPCM 27 febbraio 2019 ha prorogato la comunicazione LIPE del IV° trimestre 2018 al 10 aprile 2019.
Calendario comunicazione LIPE dopo la proroga |
|
Trimestre di riferimento |
Scadenza |
I° trimestre 2018 |
31 maggio 2018 |
II° trimestre 2018 |
17 settembre 2018 (il 16/09 era domenica) |
III° trimestre 2018 |
30 novembre 2018 |
IV° trimestre 2018 |
10 aprile 2019 |
Spesometro
La normativa prevede che l’invio avvenga con cadenza trimestrale entro l’ultimo giorno del II° mese successivo al trimestre di riferimento. Lo spesometro riferito al II° trimestre va inviato entro il 16 settembre (termine poi portato al 30/09 ad opera del comma 932 Legge di Bilancio 2018).
Il D.L. n. 87/2018 (decreto dignità) ha stabilito che lo spesometro riferito al III° trimestre 2018 andrà inviato entro il 28/02/2019 anziché entro il 30/11/2018. Entro la stessa data andrà inviato lo spesometro del II° semestre 2018 per chi avesse scelto l’invio semestrale.
SI INFORMA: E’ il comma 2 art. 1-ter D.L. 148/2017, a prevedere la “facoltà” dello spesometro 2018 “semestrale”. |
SI RICORDA: Si ricorda, inoltre che con l’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, è stato abolito lo spesometro con riferimento alle operazioni compiute a decorrere dalla citata data. |
Il DPCM 27 febbraio 2019 ha prorogato al 30 aprile 2019 lo spesometro del III° e IV trimestre 2018 e quello del II° semestre 2018.
Esterometro
Come anticipato in premessa, la disciplina di riferimento prevede che l’esterometro abbia cadenza mensile (è da inviarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quelli di riferimento). Per cui, il calendario delineatosi per il 2019 sarebbe stato il seguente:
Calendario esterometro 2019 prima della proroga |
|
Mese di riferimento |
Scadenza |
Gennaio |
28 febbraio 2019 |
Febbraio |
1 aprile 2019 (il 31/03 è domenica) |
Marzo |
30 aprile 2019 |
Aprile |
31 maggio 2019 |
Maggio |
1 luglio 2019 (il 30/06 è domenica) |
Giugno |
31 luglio 2019 |
Luglio |
2 settembre 2019 (il 31/08 è sabato) |
Agosto |
30 settembre 2019 |
Settembre |
31 ottobre 2019 |
Ottobre |
2 dicembre 2019 (il 30/11 è sabato) |
Novembre |
31 dicembre 2019 |
Dicembre |
31 gennaio 2020 |
Il DPCM 27 febbraio 2019 ha prorogato al 30 aprile 2019 l’esterometro riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2019.
Calendario esterometro 2019 dopo la proroga |
|
Mese di riferimento |
Scadenza |
Gennaio |
30 aprile 2019 |
Febbraio |
|
Marzo |
|
Aprile |
31 maggio 2019 |
Maggio |
1 luglio 2019 (il 30/06 è domenica) |
Giugno |
31 luglio 2019 |
Luglio |
2 settembre 2019 (il 31/08 è sabato) |
Agosto |
30 settembre 2019 |
Settembre |
31 ottobre 2019 |
Ottobre |
2 dicembre 2019 (il 30/11 è sabato) |
Novembre |
31 dicembre 2019 |
Dicembre |
31 gennaio 2020 |
Si parla della possibilità di rendere l’esterometro un adempimento semestrale. Tuttavia occorre attendere notizie ufficiali in merito.
Sanzioni LIPE
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà (dal 250 euro a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. E’ ammesso il ravvedimento operoso (Risoluzione n. 104/E/2017) e ciò anche in sede dichiarazione annuale IVA (quadro VH).
Caso 1
Il contribuente che, avendo già inviato la comunicazione prima del termine di scadenza, nel frattempo si fosse accorto di aver commesso degli errori/omissioni, può entro lo stesso termine di scadenza inviare una nuova comunicazione corretta senza incorrere in sanzioni. Ciò, in quanto la nuova comunicazione va a sostituire la precedente.
Si consideri, ad esempio, un contribuente con liquidazione IVA trimestrale il quale, con riferimento al IV° trimestre 2018 invii la LIPE il 2 aprile 2019. Il sistema acquisisce correttamente il file senza rilasciare alcuna ricevuta di scarto. Il 6 aprile 2019, il contribuente si accorge di aver indicato un totale operazioni attive errato. Questi può inviare una nuova comunicazione corretta entro il 10 aprile evitando di incorrere nella sanzione (quest’ultima sarà la comunicazione LI.PE. ritenuta valida).
Sanzioni spesometro
L’omessa o errata trasmissione dello spesometro prevede l’applicazione di una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il cumulo giuridico. E’ ammessa l’applicazione del ravvedimento operoso (Risoluzione n. 104/E/2017).
Caso 2
Il 30 aprile cade l’invio dello spesometro riferito al III° e IV° trimestre 2018 e di quello riferito al II° semestre 2018 per chi ha scelto l’invio semestrale. Per un contribuente che esegue l‘invio trimestrale, e che omette la presentazione, entro il 30 aprile 2019, di entrambi gli spesometri (III° e IV° trimestre 2018) la sanzione sarà unica oppure dovrà essere determinata per ciascun spesometro.
La sanzione dovrà essere applicata con riferimento a ciascuno spesometro omesso o errato con possibilità di applicazione del ravvedimento operoso. Si ricorda, inoltre, che, in caso di scarto di un file inviato nei termini, sono concessi 5 giorni dalla data dello scarto per il reinvio senza applicazione di sanzione; il ravvedimento è possibile salvo la notifica degli atti di accertamento; la regolarizzazione della violazione ed il versamento della sanzione possono NON essere contestuali.
Sanzioni spesometro
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di euro 2 per ogni fattura (con un limite massimo di euro 1.000 per trimestre). È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (dunque, euro 1 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 500).
Caso 3
Anche all’omessa o errata presentazione dell’esterometro si applicano le stesse regole di ravvedimento previste per lo spesometro?
Anche se al riguardo l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa è possibile ritenere che anche all’esterometro si applicano le stesse regole di ravvedimento operoso dettate per lo spesometro nella Risoluzione n. 104/E/2017. Inoltre anche per tale adempimento varrebbe la regola secondo cui, in caso di scarto di un file inviato nei termini, sono concessi 5 giorni dalla data dello scarto per il reinvio senza applicazione di sanzione.
0 commenti