Premessa
La Legge di Bilancio 2019, Legge 145/2018, è intervenuta in materia di agevolazioni alle imprese soprattutto in riferimento ai crediti d’imposta rinnovandone alcuni già presenti nella previgente normativa fiscale nonché prevedendone di nuovi. Le novità però non riguardano solo i crediti d’imposta, basti pensare all’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale, alla rivalutazione delle quote societarie, all’aumento della quota di deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali nonché alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti per le imprese che incrementano i livelli occupazionali, in riferimento al personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali.
Incentivi alle imprese: le novità della Manovra 2019 (Legge n° 145/2019):
- Credito d’imposta R&S;
- Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste;
- Formazione 4.0;
- Rimozione amianto;
- Credito d’imposta edicole;
- Adeguamento tecnologico invio dei corrispettivi giornalieri;
- Sport-bonus;
- Sabatini –ter;
- Estromissione beni dell’imprenditore individuale;
- Aumento deducibilità IMU immobili strumentali;
- Rivalutazione quote societarie;
- Proroga Iper-ammortamento;
- Tassazione agevolata utili reinvestiti;
- Voucher manager 4.0.
Passiamo ora all’analisi pratica delle principali novità come già sopra individuate.
Incentivi alle imprese. Le novità della Manovra
Incentivi alle imprese. L’intervento della Legge di Bilancio 2019 | |
Bonus R&S |
Doppie aliquote agevolative 25 e 50 % a seconda degli investimenti effettuati, riduzione dell’importo massimo di contributo spettante, rettifica della tipologia di spese ammesse all’agevolazione nonché rivisitazione delle disposizioni relative agli adempimenti documentali, ora collegate alla spettanza del credito d’imposta e non solo ai successivi controlli. |
Credito d’imposta riciclaggio platiche miste |
Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate. |
Credito d’imposta formazione 4.0 |
L’Agevolazione viene prorogata per le spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese richiedenti l’agevolazione. |
Credito d’imposta rimozione amianto |
Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta nella misura del 65%. |
Credito d’imposta edicole |
Agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020, un credito d’imposta max di 2.000 euro parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. |
Credito d’imposta pubblicità |
Viene disposto a livello normativo che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 57-bis del DL 50/2017 (“bonus pubblicità”) sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis. |
Credito d’imposta adeguamento tecnologico invio dei corrispettivi giornalieri |
Si interviene sulle modalità di spettanza del contributo disponendo che lo stesso sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, sotto forma di credito d’imposta, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria da parte del fornitore degli strumenti e di attribuire il credito d’imposta al fornitore medesimo. |
Sport-bonus |
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d’imposta del 65%. |
Voucher manager 4.0 |
La Manovra 2019 introduce in favore delle PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese (vedi la Raccomandazione 2003/361/CE), il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete (articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33), avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. |
Estromissione beni imprenditore individuale |
La procedura di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali ovvero di esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, disposta dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 121 della Legge n. 208 del 2015), è estesa ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020(vedi scheda di lettura senato AS 981). La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. |
Rivalutazione quote societarie |
E’ riproposta la disciplina della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio; la rivalutazione ha per oggetto beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa ed è effettuata attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del dieci per cento. |
Incremento deducibilità IMU |
Innalzamento dal 20% al 40% della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali. |
Iper-ammortamento |
L’iper-ammortamento trova applicazione anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (allegato A Legge 232/2016), destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per coloro che beneficiano dell’iper-amm.to rimane ferma l’ulteriore maggiorazione del 40% prevista per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all’allegato B già sopra richiamato, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa |
Sabatini-Ter |
Rifinanziamento risorse destinate alla misura agevolativa; nello specifico è disposto un rifinanziamento di 48 milioni di euro per l’anno 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024. Oltre a quanto appena detto, è previsto:
Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura. |
Tassazione agevolata utili reinvestiti |
Applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF. L’imposta ridotta si applica su una parte di reddito complessivo netto corrispondente alla quota degli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili. L’importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta è pari alla somma tra: a) investimenti in beni strumentali materiali nuovi (ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986); b) costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato. |
Casi
Caso 1: novità bonus R&S
In materia di bonus R&S il Legislatore è intervenuto riproponendo le doppie aliquote agevolative 25 e 50%; quali sono le voci di spesa a cui saranno applicate le maggiori percentuali?
La Manovra 2019 ripropone le doppie aliquote agevolative al 25 e al 50%, disponendo la previsione di quest’ultima aliquota massima solo per le spese sostenute:
- per il personale interno direttamente impiegato nell’attività di R&S (nuova lett. a) comma 6 art.3 D.L. 145/2013) interne o
- per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta nonché per contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di startup innovative e PMI innovative indipendenti (nuova lettera c (comma 6art.3 D.L. 145/2013)).
Le spese per il personale ammissibili al credito sono agevolabili solo se afferenti al (modifica al comma 6 lett. a) dell’art.3 del D.L. 145/2013): il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50%-lett.a)); il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lett. a-bis),spesa agevolabile al 25%).
La disciplina precedente invece faceva generico riferimento alle spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Caso 2: adeguamento tecnologico invio telematico corrispettivi giornalieri
Il D.L. 119/2018 e ss.mm.ii. in virtù dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ha previsto un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione citata; ho sentito che la Legge di Bilancio è intervenuta su tale agevolazione; l’intervento cosa ha riguardato nello specifico?
Il Decreto Fiscale, D.L. 119/2018 e ss.mm.ii., ha previsto l’obbligo di della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 (commercio al minuto e attività assimilate) La modifica ha riguardato l’art.2 del D.Lgs. 127/2015 che nella versione post D.L. 119 dispone l’obbligo citato dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro; dal 1° gennaio 2020 saranno interessati dall’adempimento la totalità dei contribuenti al dettaglio. Con appositi decreti del MEF possono essere previsti casi di esonero in ragione della tipologia di attività esercitata. Venendo al quesito, lo stesso Decreto Fiscale ha introdotto, per gli anni 2019 e 2020 un contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per adempiere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il contributo – pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento – è riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore, il quale recupera l’importo mediante credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. La Manovra 2019 è intervenuta sulle modalità di spettanza del contributo in commento disponendo che lo stesso sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sotto forma di credito d’imposta, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria da parte del fornitore degli strumenti e di attribuire il credito d’imposta al fornitore medesimo.
Caso 3: proroga iper-ammortamento
In riferimento alla proroga prevista in materia di iper-amm.to, supponiamo che un’impresa effettui degli investimenti agevolabili pari a 5.000.000 di €; in che modo troveranno applicazione le diverse aliquote premiali previste dalla Manovra 2019?
Per effetto dell’intervento della Legge di Bilancio 2019, l’iper-ammortamento trova applicazione anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi(allegato A legge 232/2016), destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per coloro che beneficiano dell’iper-amm.to, rimane ferma l’ulteriore maggiorazione del 40% prevista per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Detto ciò, a differenza delle previgenti previsioni normative, le quali prevedevano per l’iper-amm.to un’unica aliquota agevolativa del 150%, la Manovra 2019 modula l’iperammortamento secondo gli importi degli investimenti effettuati. In particolare la maggiorazione:
- si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;
- si applica nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni;
- non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni;
- non si applica agli investimenti che fruiscono dell’iperammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150 per cento disposta dalla Legge di Bilancio 2018 (di cui al richiamato articolo 1, comma 30, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Nel caso specifico la maggiorazione dell’amm.to sarà pari a:
2.500.000*170% = 4.250.000
2.500.000*100% = 2.500.000
Totale maggiorazione= 6.750.000
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