Detrazione IVA
Ai sensi del comma 1 dell’art. 19, DPR n. 633/72:
- il momento di insorgenza del diritto alla detrazione dell’IVA a credito è individuato nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA;
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il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
In base al comma 1 dell’art. 25, DPR n. 633/72 il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti.
In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Circolare 17.01.2018, n. 1/E
Va considerato che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.01.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione, in ossequio ai principi comunitari e all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE (Sentenza 29.4.2004. causa C-152/02), è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:
- presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
- presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
OSSERVA: Di conseguenza, il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui in capo all’acquirente/committente si verificano i suddetti 2 requisiti. Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito. |
Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.
Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 1/E, “il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.
Novità D.L. 119/2018
L’art. 14, DL n. 119/2018, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, interviene ad aggiungere un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
La nuova disposizione come evidenziato nella Relazione accompagnatoria del DL n. 119/2018 è “finalizzata ad evitare che il cessionario / committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione”.
In altre parole, il Legislatore intende “garantire” il rispetto del principio: “IVA esigibile = IVA detraibile”
Come disposto dall’art. 27, DL n. 119/2018 le nuove disposizioni, tra cui quella contenuta nel citato art. 14, sono applicabili dal 24.10.2018.
Operazioni a cavallo d’anno
Quanto sopra rimane precluso con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.
Fatture “2018”, ricevute nel 2018 |
Per quanto riguarda le fatture datate 2018, sotto l’aspetto attivo, primariamente occorre ricordare che (fatti salvi i casi già operativi di obbligo di fatturazione elettronica, ovvero filiera carburanti esclusi i rifornimenti alla pompa, e sub appalti PA di primo livello), le fatture dell’anno 2018 saranno ancora validamente formate in analogico (ovvero su carta o pdf ecc.). Per quanto riguarda l’esercizio al diritto alla detrazione, occorre tener presente che per poter procedere alla contabilizzazione della fattura passiva in tale anno (e quindi detrarre l’imposta nella liquidazione IVA di dicembre o nel IV trimestre 2018 nel caso dei trimestrali speciali), è necessario che la fattura venga ricevuta e contabilizzata entro tale anno. Quindi, la fattura (cartacea) ricevuta e contabilizzata nel 2018 confluirà nella liquidazione di periodo 2018, mentre la fattura ricevuta nel 2018 ma non contabilizzata in tale periodo, ovvero la “fattura dimenticata nel cassetto”, dovrà essere computata in diminuzione in sede di liquidazione annuale IVA 2018, ovvero con ripresa nel quadro VF del modello IVA 2019 riferimento 2018. In tal caso, dovrà essere annotata sul libro IVA acquisti entro in termine per la presentazione del dichiarativo (30 aprile 2019), distintamente dalle fatture “correnti” e l’imposta concorrerà, come si è detto, alla liquidazione IVA annuale 2018. |
Fatture “2018”, ricevute nel 2019 |
Potrebbe accadere che le fatture dell’anno 2018, soprattutto se inviate negli ultimi giorni dell’anno, pervengano alla controparte nell’anno nuovo (2019). Quindi, una fattura, legittimamente formata in analogico e spedita per esempio via posta ordinaria, potrebbe pervenire al cessionario committente nell’anno 2019, ancora in formato analogico; anno in cui le fatture debbono essere formate e trasmesse in elettronico. Ciò non deve preoccupare, poiché a regolare il “tipo” di fattura, ovvero se trattasi di fattura legittimamente analogica, oppure fattura che deve essere elettronica, è la data nella quale si verifica il presupposto di esigibilità dell’imposta, ovvero la data nella quale, ai sensi del vigente testo dell’articolo 21 e dell’articolo 6 del D.P.R. 633/72, occorre procedere a fatturazione. Occorre però prestare attenzione a non incorrere in errore all’atto della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto, a causa dalle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 119/2018, secondo il quale – come si è detto in premessa – è legittimo considerare in detrazione nel periodo di liquidazione in cui si è verificato il presupposto di esigibilità, l’imposta relativa alle fatture pervenute e contabilizzate nel medesimo periodo e fino al giorno 15 del mese successivo. Tale regola, infatti, non vale per le fatture che si trovano “a cavallo d’anno”. |
Esempio 1
Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura dicembre 2018
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 27.12.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di dicembre.
L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre.
La fattura può essere comunque annotata entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.
L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019). La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Esempio 2
Acquisto dicembre 2018 – ricevimento fattura gennaio 2019
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 31.12.2018, con consegna degli stessi nel mese di dicembre e ricevimento della relativa fattura il 4.1.2019.
L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio, confluisce nella liquidazione IVA di gennaio.
In tal caso, infatti, non trova applicazione la nuova disposizione per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.
Esempio 3
Secondo le novelle disposizioni introdotte con D.L. 119/2018, andiamo innanzi tutto a verificare il funzionamento della norma “standard”. Si ipotizzi la cessione di un bene mobile, effettuata in data 30 gennaio 2018. La fattura dovrà essere predisposta dal soggetto cedente, in formato elettronico, in pari data – a meno che non si ricorra alla fatturazione differita ex articolo 21 comma 4, ricorrendone i requisiti – e, posto che ci si trova nel primo semestre 2019, varrà la moratoria delle sanzioni. La fattura potrà quindi essere trasmessa, senza sanzioni, dal soggetto emittente al Sistema di Interscambio, entro il termine della propria liquidazione IVA.
Ipotizzando che il fornitore emetta e trasmetta la fattura elettronica del nostro esempio il 5 febbraio, e che questa pervenga dal Sistema di Interscambio al cliente finale in data 10 febbraio, il cessionario, ricevendo la fattura entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce l’esigibilità della fattura, laddove la contabilizzi entro i medesimi termini, potrà detrarre la relativa imposta già nella liquidazione IVA di gennaio.
Questa regola generale, tuttavia, per espressa previsione normativa, non può essere fatta valere per quelle fatture che arrivano a cavallo di anno. Quindi, le fatture datate 2018 e relative a tale anno di imposta, che pervengono entro il 15 gennaio 2019, non possono essere considerate nella liquidazione IVA di dicembre 2018. Dovranno, invece, essere contabilizzate a partire dalla data di ricezione dell’anno 2019 e confluiranno nella relativa liquidazione IVA di annotazione contabile.
Quindi, una fattura datata 31 dicembre 2018, che pervenga in formato analogico il 10 gennaio 2019, dovrà e potrà essere annotata sul registro IVA acquisti solo a partire dal 10 gennaio 2019, e la relativa imposta dovrà essere scomputata nella liquidazione IVA di avvenuta registrazione (ipotizziamo gennaio 2019), e non in quella di dicembre 2018 e nemmeno ripresa in dichiarazione IVA 2018, poiché quest’ultimo “modus operandi” riguarda le fatture effettivamente ricevute nel 2018 ma che ci si è dimenticati di contabilizzare in tale anno.
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