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Pace fiscale. La rottamazione-ter

da | Nov 14, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Il D.L. 119/2018, all’art.3, ripropone la c.d. rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter), in riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017; come è avvenuto nelle precedenti rottamazioni il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di:

  • capitale e interessi[1] dovuti all’Ente creditore;
  • l’aggio di riscossione calcolato su tali somme;
  • nonché le spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.

[1] Vanno pagati tutti gli interessi a qualsiasi titolo affidati dall’Ufficio accertatore all’Agente della Riscossione (vedi a tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n°2/2017).

In pratica il debitore non sarà tenuto a versare:

  • Le sanzioni comprese nei suddetti carichi;
  • gli interessi di mora;
  • le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

E’ possibile dunque definire in via agevolata le cartelle esattoriali, acc.ti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della Riscossione ecc.

OSSERVA: in relazione al periodo di affidamento del carico all’Agente della Riscossione (carichi 2000-2017) rileva la data di trasmissione da parte dell’Ente creditore. Non rileva dunque la data di notifica della cartella al contribuente.

Fatta tale premessa passiamo nello specifico ad analizzare le principali disposizioni operative nonché gli intrecci con le precedenti rottamazioni di cui al D.L. 193/2016 e ss.mm.ii. e al D.L. 148/2017 e ss.mm.ii.

La rottamazione ter

In base a quanto detto finora è possibile definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione, dal 1° gennaio del 2000 al 31 dicembre 2017.

I CARICHI ESCLUSI DALLA ROTTAMAZIONE-TER
  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

ATTENZIONE: per le “multe stradali” la rottamazione limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’adesione alla rottamazione passa dalla presentazione di apposita istanza di adesione.

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ADESIONE

Il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’Agente della Riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato. Entro la stessa data è ammessa la rettifica/integrazione dell’istanza di adesione.

In data 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha pubblicato i modelli di adesione sotto riportati e riconducibili rispettivamente:

  • alla rottamazione-ter per i carichi 2000-2017 e
  •  alla definizione agevolata per le risorse proprie dell’unione europea sempre in riferimento allo stesso periodo temporale.

Oltre ai modelli sono state rese disponibili specifiche FAQ nonché le istruzioni alla compilazione dello stesso modello.

Come già previsto per le precedenti finestre di rottamazione, D.L. 193 e D.L. 148, in presenza di controversie tributarie per gli stessi carichi oggetto di definizione, è necessaria la rinuncia ai giudizi pendenti.

Entro e non oltre il 30 giugno 2019, l’Agente della Riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la predetta dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Scheda pratica

Vediamo a livello operativo quelle che sono le indicazioni da seguire ai fini della valutazione dei costi/opportunità legati all’eventuale adesione alla rottamazione-ter.

La valutazione dei costi/opportunità va rapportata a:

  • esborso effettivo;
  • termini e modalità di pagamento;
  • effetti della presentazione dell’istanza;
  • i rapporti con le precedenti rottamazioni.

VANTAGGI E RAPPORTI RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI

TERMINI EFFETTUAZIONE PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI

E’ possibile il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo di 5 anni. Restano, comunque definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relative ai debiti definibili, anche prima della definizione.

Rottamazione-ter carichi Gennaio 2000 – Dicembre 2017

30 aprile 2019

Termine presentazione istanza di adesione rottamazione-ter

30 giugno 2019

L’Agente della Riscossione comunica l’importo dovuto ai fini della rottamazione

31 luglio 2019

Pagamento unica rata della rottamazione

31 luglio e 30 novembre 2019

1° e 2° rata eventuale dilazione dei pagamenti

31 luglio e 30 novembre 2020

3° e 4° rata eventuale dilazione dei pagamenti

31 luglio e 30 novembre 2021

5° e 6° rata eventuale dilazione dei pagamenti

31 luglio e 30 novembre 2022

7° e 8° rata eventuale dilazione dei pagamenti

31 luglio e 30 novembre 2023

9° e 10° rata eventuale dilazione dei pagamenti

TASSO DI INTERESSE SULLE DILAZIONI

In caso di pagamento rateale sarà applicato, a decorrere dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse pari allo 2%, dunque inferiore rispetto al 4,5% previsto per le precedenti definizioni.

COMPENSAZIONI CREDITI P.A.

Ai fini del pagamento delle somme dovute è ammessa la compensazione delle somme a debito con i crediti esigibili e non prescritti vantati nei confronti della P.A. per servizi e forniture(non sarà dunque necessario un ulteriore intervento normativo nonché un decreto attuativo come avvenuto per le precedenti edizioni).

EFFETTI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

  • Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Facciamo riferimento alla procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 nonché al blocco pagamenti P.A. (art.48-bis dello stesso decreto).[1]

Eventuale presenza di dilazioni in essere per i carichi oggetto di definizione

a)  La presentazione dell’istanza di adesione comporta altresì che sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della stessa istanza;

b)  il pagamento della 1° o dell’unica rata della rottamazione-ter revoca in automatico il vecchio piano di dilazione (si veda a tal proposito la Circolare Agenzia delle Entrate, n° 2/2017);

c)  non è necessari regolarizzare eventuali rate scadute per accedere alla rottamazione-ter salvo quanto riportato di seguito in rapporto alle precedenti finestre di rottamazione.

I RAPPORTI CON LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

Il Decreto Fiscale intervenendo altresì sulle rottamazioni D.L. 148/2017, ha differito al 7 dicembre il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (vedi tabella in basso).

In riferimento:

  • ai carichi gennaio-settembre 2017, sono interessate le rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018;
  • per i carichi 2000-2016 ,la rata con scadenza 31 ottobre (1°rata post pagamento rate scadute al 31 dicembre 2016).

In pratica, oltre al differimento delle rate non ancora scadute all’entrata in vigore del Decreto Fiscale, è stata introdotta una remissione in bonis, per le rate scadute e non pagate a luglio e settembre 2018 riconducibili a carichi gennaio-settembre 2017 oggetto di istanza di rottamazione-bis (D.L.148/2017).

Il rispetto della data del 7 dicembre, determina altresì, il differimento automatico del versamento delle restanti somme legate all’adesione della rottamazione-bis, che deve essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite secondo le suddette disposizioni.

Dunque, i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). Non sarà dunque necessario presentare l’istanza di adesione (vedi ultime FAQ aggiornate- Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’Agente della Riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4 (vedi stralcio cartelle fino a 1.000€ riferiti a carichi 2000-2010).

I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato il pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni sopra citate non possono essere oggetto di rottamazione-ter e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è improcedibile (comma 23 art.3 D.L. 119/2018).

Al contrario, possono invece presentare una nuova istanza di rottamazione coloro che dopo aver aderito a quella di cui all’art. del D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis), non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e scadute al 31 dicembre 2016 nonché i contribuenti che dopo aver presentato apposita istanza, non hanno perfezionato i pagamenti di cui alla definizione agevolata prevista dall’art.6 del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii. (c.d. rottamazione dei ruoli)

Nella valutazione circa la presentazione dell’istanza di adesione rottamazione-ter particolare attenzione va prestata alle preclusioni come sopra individuate.

[1] Verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Esempi

Caso n° 1: Adesione per i carichi D.L. 148/2017

Un contribuente che ha già presentato istanza di rottamazione, D.L. 148/2017, per dei carichi 2000-2016 non ottemperando al pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 può essere ammesso alla rottamazione-ter?

Il comma 25 dell’art.3 sopra trattato, regola tale specifica situazione, ammettendo il ricorso alla nuova finestra di rottamazione, D.L. 119/2018, anche nel caso da lei descritto nel quesito.Per cui, per i carichi 2000-2016 oggetto di istanza di rottamazione-bis D.L. 148/207, non seguita dai pagamenti al 31 luglio 2018 delle rate scadute al 31 dicembre 2016 dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, è ammessa la presentazione di una nuova istanza di rottamazione.

Caso n° 2: La precedente adesione alla rottamazione D.L. 193/2016

Il D.L. 119/2018, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” ripropone la rottamazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione; un contribuente – che ha aderito alla 1° finestra di rottamazione, D.L. 193/2016 e ss.mm.ii., senza poi perfezionare i relativi pagamenti – può essere ammesso alla nuova rottamazione”?

La riposta è affermativa, il comma 25 dell’art 3 del Decreto Fiscale, dispone che possono essere ammessi alla nuova rottamazione anche coloro che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’art.6 del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii. nonché coloro che dopo aver aderito a quella di cui all’art. del D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis), non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e scadute al 31 dicembre 2016.

Caso n° 3: La presenza di dilazioni in corso per i carichi oggetto di rottamazione-ter

Un contribuente intende presentare istanza di rottamazione per un carico 2015 afferente la maggiore Irpef da versare per uno specifico anno d’imposta; tale carico è già oggetto di rateazione ordinaria (art.19 D.P.R. 602/73); si chiede di sapere se la presenza di rate scadute, per i piani di dilazione ancora in essere è motivo ostativo per l’adesione alla rottamazione-ter per gli stessi carichi già oggetto di dilazione.

Come già previsto dal D.L. 148/2017 per i carichi gennaio-settembre 2017, nel suo caso specifico, non è necessario regolarizzare eventuali rate scadute per accedere alla rottamazione-ter.

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