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Bonus R&S e Decreto Dignità. Effetti sul calcolo dell’agevolazione

da | Set 18, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Il Decreto Dignità, D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2018 è intervenuto anche in materia di credito d’imposta R&S di cui all’art.3 comma 1 del D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. prevedendo un’esclusione alla richiesta del credito d’imposta R&S per le spese aventi ad oggetto, anche in licenza d’uso, le competenze tecniche e le privative industriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento). Tale novità ha effetti diretti anche sulle modalità di calcolo dell’agevolazione ossia sulle voci di costo da considerare ai fini della determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante, con conseguenze negative di rilievo in riferimento alle operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi ad oggetto le competenze tecniche e le privative industriali.

Le novità del decreto dignità

Prima di entrare nello specifico delle novità introdotte dal Decreto Dignità è opportuno richiamare quelle che sono le disposizioni normative e di prassi di cui al bonus R&S.

Il Bonus R&S

L’articolo 3, comma 1, del D.L. 145/2013 come novellato dall’articolo 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato , a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per investimenti in misura pari al 25%”delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015″. Per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca (c.d. extra-muros), il credito d’imposta spetta nella misura del 50%.

La Legge di Bilancio 2017 ha apportato diverse novità alla portata dell’agevolazione disponendo:

  • la proroga dell’agevolazione anche gli investimenti effettuati “fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020(non più 2019)”;
  • l’applicazione di un’aliquota unica del credito d’imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti  agevolabili effettuati;
  • l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo”, non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere “altamente qualificato”;
  • la conferma che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti;
  • l’estensione della platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti;
  • l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario.

I chiarimenti di prassi nonché le diposizioni attuative del credito di imposta in commento sono da ricondurre: al Decreto M.E.F. del 27 maggio 2015; alle Circolari A.D.E. 5/E 2016 e 13/E 2017, con quest’ultima nello specifico sono stati forniti chiarimenti legati alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 sopra citata. Un’ulteriore circolare afferente il credito d’imposta R&S è la n°10/E 2018 avente ad oggetto “Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie”.

 

Bonus R&S. Le attività agevolabili (art.3, comma 4-5 D.M. 27 maggio 2015)
  • Ricerca fondamentale
  • Ricerca industriale
  • Sviluppo sperimentale

Spese agevolabili:

  1. Personale impiegato nelle attività di R&S;
  2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
  3. Contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
  4. Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Come già detto in premessa, il Decreto Dignità all’art. 8 dispone un’esclusione alla richiesta del credito d’imposta R&S per le spese aventi ad oggetto, anche in licenza d’uso, le competenze tecniche e le privative industriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Le imprese appartenenti al medesimo gruppo
    Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del T.U.I.R. Ai sensi dell’art 2359 del Codice civile sono considerate società controllate:

    1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
    2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
    3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

In riferimento alla lettera a) e b) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

ATTENZIONE: Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole, quando cioè nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Per la nozione di familiare, il decreto rinvia all’articolo 5, comma 5, del TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), dovendosi perciò intendere il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (vedi dossier 30 luglio 2018 Senato/Camera dei Deputati).

In base a quanto detto finora, per effetto delle disposizioni introdotte dal Decreto Dignità, non si considerano ammissibili al credito d’imposta R&S i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, quali le competenze tecniche e le privative industriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

OSSERVA: Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, periodo d’imposta 2018, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se gli stessi siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio (comma 3 art. 8del Decreto).

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