Legge di Bilancio 2018: misure per le imprese
Proroga di un anno (31.12.2018) super e Iper ammortamento
- Superammortamento: maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 130 per cento in luogo del 140 per cento – non si può più applicare ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto (anche se utilizzati esclusivamente per l’attività di impresa).
- Iperammortamento: maggiorazione del del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (piano “Industria 4.0”).
Rifinanziamento Sabatini-ter
- Rifinanziamento di 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.
Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
- Credito d’imposta del 40% per acquisire/consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 – con un importo massimo annuale del bonus di 300.000 euro – pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente.
Credito di imposta consulenza relative alla quotazione delle PMI
Credito d’imposta per costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione e alla capitalizzazione PMI italiane in misura pari al 50% dei costi sostenuti (fino al 31.12.2020).
Credito di imposta per le imprese culturali
Credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi
Credito di imposta ad hoc per le librerie
Credito d’imposta in favore delle attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Credito di imposta per acquisti di prodotti di plastica riciclata
Credito di imposta in favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata nella misura del 36% delle spese sostenute per il triennio 2018, 2019 e 2020 – Importo massimo 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Sintesi novita’
Proroga superammortamento
L’articolo 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2018 ha prorogato, per l’anno 2018, le cosiddette misure del super ammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.
Per i titolari di redditi d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che investono in beni materiali strumentali nuovi:
- dal 1/01/2018 fino al 31/12/2018
- o fino al 30/06/2019, a condizione che, entro il 31/12/2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
è prorogata l’agevolazione relativa all’aumento del costo di acquisizione, per determinare la quota deducibile di ammortamento e dei canoni di leasing.
Riduzione dell’agevolazione
Riduzione della misura del 30% (in luogo del 40% previsto in precedenza; questa rimane assicurata per ordini accettati dal venditore entro il 31/12/2017, con l’avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Veicoli esclusi
L’agevolazione non si applica agli investimenti in qualsiasi “veicolo” di cui all’art. 164 comma 1 Tuir, ivi compresi quelli a deducibilità integrale (autonoleggi, taxi, ecc.), quelli degli agenti di commercio o quelli dati in uso promiscuo.
Ultimi chiarimenti
Gli autocarri sono ammissibili al beneficio fiscale del super ammortamento anche nel 2018 se il bene è inerente all’attività svolta. È una delle risposte fornite dall’Agenzia dell’Entrate nel Videoforum di Italia Oggi sui confini dell’agevolazione.
Proroga Iper ammortamento
Sempre nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi da 30 a 36, è disciplinata anche la proroga dell’iper ammortamento.
Esso consente di maggiorare, nella misura del 150 per cento, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello “Industria 4.0”.
Per investimenti effettuati:
- entro il 31 dicembre 2018
- o fino al 31/12/2019, a condizione che entro il 31/12/2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Va evidenziato che, il comma 32, amplia i beni immateriali che possono rientrare nell’agevolazione, ossia:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e amplificazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo, con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Cessione beni
Infine, i commi 35 e 36 dell’articolo 1, hanno l’obiettivo di evitare che, il beneficio dell’iper ammortamento, interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.
La norma contempla l’ipotesi che, se il bene agevolato, sia realizzato a titolo oneroso, è previsto che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La sostituzione, quindi, non determina la revoca dell’agevolazione, purché il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario.
Il comma 36, comunque, prevede anche l’ipotesi in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Rifinanziamento Sabatini-ter
Rifinanziamento per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023:
- 33 milioni di euro per il 2018,
- 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022;
- e di 33 milioni di euro per il 2023.
Tipologia investimenti
Finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.
Esclusi
I liberi professionisti, gli studi professionali e le Associazioni tra professionisti a meno che non siano costituiti come impresa di piccola e media dimensione, che alla data di presentazione della domanda risulti iscritta nel Registro delle imprese.
Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
Importo massimo annuale bonus di 300.000 euro – pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente” (retribuzione e contributi a carico del datore).
Beneficiari
- qualsiasi tipo e forma di impresa (individuale, familiare o societaria – minimi, forfettari, semplificati o ordinari);
- sono esclusi i professionisti, per la formazione 4.0 dei loro dipendenti.
Utilizzo
- Deve essere indicato nel quadro RU (Crediti di imposta concessi a favore delle imprese) – Modello Redditi 2019;
- non concorre alla formazione del reddito nè dell’Irap;
- è utilizzabile solo in compensazione in F24.
Credito di imposta consulenza relative alla quotazione delle PMI
Credito d’imposta per la quotazione e alla capitalizzazione delle PMI italiane:
- in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei;
- in misura pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione – Limite massimo: 80 milioni di euro nel triennio 2018-2020 (fino al 31 dicembre 2020);
- in misura massima di 500.000 euro (singola PMI) per costi di consulenza sostenuti dal 1.01.2018 al 31.12. 2020 finalizzati a una procedura di ammissione alla quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello See.
Il credito d’imposta è concesso solo nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.
Credito di imposta per le imprese culturali
Credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative:
- in misura pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.
Beneficiari
Imprese che hanno ad oggetto sociale lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente:
- l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
Credito di imposta ad hoc per le librerie
Credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio:
- a decorrere dall’anno 2018
- esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano)
nel limite di spesa di:
- 4 milioni di euro per l’anno 2018 e,
- 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019,
N.B. È parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.
Misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.
Credito di imposta per acquisti di prodotti di plastica riciclata
Credito di imposta in favore le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui:
- nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
- per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
- fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario;
- limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Utilizzo
- non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti citati.
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