Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Erogazioni liberali alle ONLUS anche tramite credito telefonico

da | Dic 5, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza, ossia la Legge n. 124 del 4 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 e in vigore dal 29 agosto 2017, tra le novità, ne ha anche previsto alcune di carattere fiscale.

Una di queste prevede la possibilità di effettuare le erogazioni liberali alle ONLUS anche tramite credito telefonico (art. 1, commi 49 -52, della Legge). Ciò allo scopo di favorire i pagamenti con modalità digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità.

Ambito oggettivo

Le erogazioni liberali che possono essere effettuate anche tramite credito telefonico sono quelle destinate a favore di:

  • ONLUS ex articolo 10, D.Lgs. n. 460/1997;
  • Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri ex art. 7, Legge n. 383/2000;
  • Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 460/1997.

NOTA BENE: Il D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, recante il Codice del Terzo settore (in vigore dal 3 agosto 2017), ha disposto:

  • l’abrogazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997 a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea in merito al regime di determinazione del reddito d’impresa degli enti del Terzo settore non commerciali (articolo 102, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017);
  • l’abrogazione dell’articolo 7 della Legge n. 383/2000, a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (articolo 102, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017), che dovrebbe avvenire entro un anno.

Pertanto, nell’interpretazione e nell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di effettuazione delle erogazioni liberali mediante credito telefonico, si dovrà tener conto di tali abrogazioni e dell’operatività, in luogo delle norme abrogate, delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Inoltre, è il caso di segnalare che il Codice del Terzo Settore ha disposto nuove regole in tema di deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS, in base alle quali:

  • i contribuenti Irpef potranno fruire di una detrazione Irpef del 30% delle donazioni (in denaro effettuate con modalità tracciabili, o in natura), fino ad un tetto agevolabile di 30.000 euro annui. La detrazione sale al 35% per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.
  • enti e società potranno fruire della deduzione ai fini IRES fino al 10% del reddito dichiarato, senza più alcun limite quantitativo e con la possibilità di riportare in avanti le eventuali eccedenze non dedotte nel periodo d’imposta, per poterle utilizzare entro i quattro esercizi successivi.

Tuttavia, queste regole sulla deducibilità/detraibilità si applicheranno dal periodo d’imposta 2018, come modificato dal maxi-emendamento al decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (Decreto legge n. 148/2017), attualmente in corso di conversione in Parlamento (Atto Camera n. 4741), che interviene proprio su alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore. Pertanto, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, valgono ancora le vecchie regole, secondo le quali le persone fisiche e le società potranno continuare a dedurre dalla propria base imponibile le somme donate, fino a un massimo del 10% del reddito dichiarato (e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui) e resta anche la facoltà per le persone fisiche di scegliere, in alternativa alla deduzione, la detrazione Irpef del 26% sulle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore ai 30.000 euro annui.

Trattamento fiscale erogazioni liberali tramite credito telefonico

La Legge sulla Concorrenza 2017 prevede espressamente che le nuove erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite credito telefonico, costituendo appunto “erogazione liberale”, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA.

Tuttavia, tali erogazioni liberali non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

0 commenti