Premessa
Il lavoratore dipendente che contemporaneamente vuole anche aprire una propria attività (con partita IVA) ed avvalersi del regime di favore c.d. “forfettario”, deve tener conto di una delle cause di esclusione previste dalla normativa di riferimento (comma 57 Legge 190/2014 come modificato dalla Legge n. 208/2015), secondo cui, non può operare nel predetto regime:
- il soggetto che nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Ciò sta significando, dunque, che:
- coloro che hanno iniziato attività (o intendono avviarla) nel 2017 potranno avvalersi del regime in commento se nel 2016 non ha percepito reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000.
Inizio attività nel 2017 | |
Ipotesi | Regime forfettario 2017 |
Reddito lavoro dipendente ed assimilato percepito nel 2016 superiore a 30.000 euro | NO |
Reddito lavoro dipendente ed assimilato percepito nel 2016 NON superiore a 30.000 euro | SI |
Nel caso in cui la causa di esclusione non venisse più rispettata si fuoriesce dal regime forfettario a decorrere dal periodo d’imposta successivo. Si supponga ad esempio un soggetto che abbia iniziato attività a marzo del 2017 e che, avendone i requisiti e non rientrando nella causa di esclusione, si è avvalso del regime forfettario. Nel 2017 questi ha però percepito reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore alla suddetta soglia. In tal caso, egli fuoriesce dal regime a decorre dal 1° gennaio 2018 (dunque, nel modello Redditi/2017 liquida le imposte come forfettario mentre nel modello Redditi/2018 le imposte saranno liquidate in modalità ordinaria).
I chiarimenti
L’argomento in questione è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10/E/2016.
Circolare n. 10/E/2016 | ||
Chiarimento | Regime forfettario | Esempio |
N. 1 |
Il limite di 30.000 euro, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. |
Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 24.000 derivante da unico rapporto di lavoro cessato in data 30 settembre 2016 + pensione di 8.000 percepita dal 01/10/2016 al 31/12/2016. In tal caso il soggetto è precluso dal regime forfettario. |
N.2 |
Il limite di 30.000 euro rileva, invece, nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. |
Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 18.000 derivante da rapporto cessato in data 30 aprile 2016 + Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 16.000 derivante da nuovo rapporto di lavoro dipendente ancora in essere al 31 dicembre 2016. In tal caso il soggetto non può agire nel forfettario. |
Si ritiene utile fornire la seguente tabella a titolo puramente esemplificativo:
Esempi di esclusione/non esclusione reddito lavoro dipendente e/o assimilato | ||
Ipotesi | Esclusione 2017 | Riferimento |
Reddito di lavoro dipendente 2016 superiore a 30.000 euro derivante da unico rapporto di lavoro ancora in essere al 31/12/2016 |
Sì | Regola generale |
Reddito di lavoro dipendente 2016 non superiore a 30.000 derivante da unico rapporto di lavoro ancora in essere al 31/12/2016 |
No | Regola generale |
Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 24.000 derivante da unico rapporto di lavoro cessato in data 30 settembre 2016 + pensione di 8.000 percepita dal 01/10/2016 al 31/12/2016 |
Sì | Chiarimento n. 1 |
Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 20.000 derivante da unico rapporto cessato in data 30 settembre 2016 + pensione di 8.000 percepita dal 01/10/2016 al 31/12/2016 |
No | Chiarimento n. 1 |
Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 18.000 derivante da rapporto cessato in data 30 aprile 2016 + Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 16.000 derivante da nuovo rapporto di lavoro dipendente ancora in essere al 31 dicembre 2016 |
Sì | Chiarimento n. 2 |
Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 20.000 derivante da rapporto cessato in data 30 aprile 2016 + Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 18.000 derivante da nuovo rapporto di lavoro dipendente cessato in data 30 novembre 2016 |
No | Chiarimento n. 1 |
Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 20.000 derivante da rapporto cessato in data 30 aprile 2016 + Reddito di lavoro dipendente 2016 pari a 7.000 derivante da nuovo rapporto di lavoro dipendente ancora in essere al 31 dicembre 2016 |
No | Regola generale |
I requisiti e le altre cause di esclusione
È utile ricordare quali sono i requisiti da dover rispettare per poter agire nel regime forfettario e quali sono anche le altre cause di esclusione previste dal Legislatore oltre quella oggetto del presente elaborato. In merito ai requisiti questi sono quelli fissati dal comma 54 della Legge 190/2014 come modificato dalla Legge n. 208/2015. Per chi inizia l’attività essi vanno verificati in prospettiva, ossia, presumendo che siano rispettati nel primo anno di attività. Negli anni successivi, tuttavia, al fine di verificare il diritto alla permanenza nel regime, la verifica deve avvenire con riferimento al periodo d’imposta precedente.
Quindi:
Verifica dei requisiti | |
Ipotesi | Regola |
Soggetto che inizia attività a settembre 2017 |
Deve presumere il rispetto dei requisiti per il periodo d’imposta 2017. |
Soggetto che ha iniziato a settembre 2017 e che nel 2018 quindi sta ancora nel forfettario |
La verifica dei requisiti deve avvenire rispetto al periodo d’imposta 2017. |
Quali sono i requisiti da rispettare?
Requisiti |
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Non possono, invece, agire nel regime forfettario, i soggetti che rientrano in una delle cause di esclusione fissate al comma 57 della stessa Legge 190/2014 (come modificata dalla Legge n. 208/2015).
Chi non può agire nel forfettario (Cause di esclusione) |
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