Premessa
L’articolo 7 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 [c.d. “Decreto fiscale”], convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha riaperto i termini per la collaborazione volontaria.
Nella sostanza, l’articolo 7 ha “riproposto” quanto già aveva definito il Legislatore con l’introduzione ad opera della L. 186/2014 degli artt. 5-quater a 5-septies al D.L. 167/1990: sono stati ufficialmente riaperti i termini per presentare istanza di collaborazione volontaria nazionale ma soprattutto internazionale, il cui fine è quello di far emergere i capitali illecitamente detenuti all’estero.
Soggetti interessati
Può presentare istanza di collaborazione volontaria internazionale chi ha commesso violazioni aventi ad oggetto gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167), in sostanza i soggetti che essendone obbligati, non hanno compilato il Quadro RW.
Può presentare istanza di collaborazione volontaria nazionale chi ha commesso violazioni dichiarative (anche non connesse con le attività estere) in materia di imposte dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti d’imposta) e d’imposta sul valore aggiunto.
Un aspetto fondamentale, confermato anche dalla C.M. 19/E/2017, attiene al fatto che è possibile presentare l’istanza di voluntary disclosure internazionale bis anche se si è aderito alla procedura precedente, ma solo in ambito nazionale.
I contribuenti che hanno presentato l’istanza di voluntary internazionale durante il 2015, possono ora accedere alla voluntary nazionale e viceversa.
Diversamente, non può essere presentata un’istanza di collaborazione volontaria internazionale durante il 2017 se il contribuente ha già presentato il modello per l’emersione di attività detenute all’estero già durante il 2015, anche se relativo ad annualità diverse.
Il timing
Ricordiamo nella tabella successiva le date relative alle scadenze per la voluntary disclosure bis.
Tabella n. 1 – arco temporale della voluntary bis
24 ottobre 2016 | 31 luglio 2017 | 30 settembre 2017 | 31 dicembre 2018 |
Termine iniziale per l’invio delle istanze |
Termine ultimo per l’invio delle istanze |
Termine ultimo per l’invio delle relazioni accompagnatorie alle istanze e per l’invio di istanze integrative |
Termine ultimo per l’accertamento degli anni oggetto di voluntary |
Annualità oggetto di collaborazione volontaria
Come stabilisce la norma, sono sanabili le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.
Se consideriamo le violazioni in materia di Quadro RW/monitoraggio fiscale, sono sanabili le violazioni relative al Quadro RW relativo al 2015 il cui termine di scadenza era fissato al 30 settembre 2016.
La voluntary disclosure bis apre quindi anche alle annualità 2014 e 2015, senza tuttavia accorciare il periodo accertato durante la VD 1, che includerà comunque anche il 2009 in caso di Paesi white list o black list in accordo o il 2004 in caso di Paesi black list senza accordo.
Il chiarimento giunge anche dalla Circolare 19/E/2017 che in relazione all’ambito temporale di applicazione della riapertura dei termini per la VD bis, da una parte rimanda al paragrafo 1.2 della C.M. 10/E/2015, dall’altra ricorda che le annualità interessate dalla nuova procedura sono le medesime annualità accertate in sede di voluntary 1, e quindi, per il monitoraggio fiscale le annualità dal 2009 al 2013 e per le violazioni reddituali le annualità dal 2010 (Unico 2011), aggiungendo il 2009 in caso di omessa presentazione della dichiarazione, al 2013 (Unico 2014)[1]. In entrambi i casi il periodo deve essere allungato includendo le annualità 2014 e 2015. Tale ambito temporale, comprensivo anche di annualità per le quali è scaduto il termine ordinario per l’accertamento e la contestazione delle violazioni e quindi anche per un eventuale ravvedimento, è motivato, a detta dell’Ufficio, dall’esigenza di evitare un ingiustificato trattamento peggiorativo a discapito dei contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della procedura rispetto a quelli che accedono alla procedura solo a seguito della riapertura dei termini.
[1] Salvo raddoppio di termini per Paesi non collaborativi.
La gestione del contante
Una novità presente in questa riedizione della voluntary attiene alla gestione del contante.
Viene, infatti, previsto che “Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti”.
La norma, infatti, introduce una presunzione secondo cui si presume che il contante sia derivato da violazioni in materia di dichiarazioni sui redditi commessi nel 2015 e nei 4 anni precedenti.
Esempio
Luca è in possesso di 500 mila euro sotto il materasso e lo fa emergere con la disclosure nazionale.
Si presume, ma è ammessa la prova contraria, che il predetto importo abbia determinato i seguenti redditi imponibili negli anni di seguito considerati.
Anno | Reddito imponibile |
2015 | 100.000 € |
2014 | 100.000 € |
2013 | 100.000 € |
2012 | 100.000 € |
2011 | 100.000 € |
Totale | 500.000 € |
La norma non pare particolarmente negativa per il contribuente atteso che:
- è sempre possibile fornire una prova contraria;
- se non si riesce a fornire questa prova, il reddito viene spalmato nel quinquennio per cui si attenua in questo modo la progressività delle aliquote. Non è, infatti, da escludersi che il contribuente che non è in grado di fornire la prova contraria (ad esempio dimostrando che le somme sono state prelevate dalla banca o si riferiscono ad annualità ormai prescritte) non sia nemmeno in grado di dimostrare che non sono maturati tutti nell’ultimo anno accertabile.
La norma contiene però una specifica procedura “rafforzata” rispetto all’ordinaria voluntary disclosure che si articola nei seguenti punti:
- il rilascio unitamente alla presentazione dell’istanza di una dichiarazione in cui si attesta che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
-
l’apertura e l’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati;
-
il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati.
La fase relativa all’inventario con notaio delle cassette di sicurezza è ovviamente subordinata all’esistenza della cassetta di sicurezza. In caso di liquidità detenuta in casa pare che il contribuente possa procedere direttamente al versamento presso la banca, senza necessità di fare l’inventario con il notaio dopo averla preventivamente collocata presso una cassetta di sicurezza.
Se i contanti e i valori al portatore oggetto di collaborazione volontaria sono detenuti in cassette di sicurezza, la normativa in commento prevede delle specifiche disposizioni analoghe ad alcune indicazioni di prassi elaborate dall’Agenzia delle Entrate in occasione della precedente edizione della procedura (Circolare n. 31/E del 28 agosto 2015, par. 1.2).
Deve essere redatto un inventario in presenza di un notaio che ne accerti il contenuto in un apposito verbale, entro la data di presentazione della relazione accompagnatoria e della documentazione a corredo della stessa.
Se contanti e valori al portatore sono detenuti in cassette di sicurezza localizzate all’estero, la C.M. 19/E/2017 ritiene che l’accertamento del relativo valore possa essere svolto da un soggetto che eserciti la funzione di notaio in base alla normativa del Paese in cui è ubicata la cassetta di sicurezza; la norma non richiede espressamente un notaio necessariamente abilitato in Italia.
La nuova procedura dell’autoliquidazione
A differenza della procedura di voluntary 1, in questa seconda edizione è stata prevista in capo al contribuente la facoltà di calcolare autonomamente le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti e procedere direttamente con il versamento.
I contribuenti che decidono di autoliquidare il dovuto scontano le medesime sanzioni previste durante la voluntary1.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software che aiuta il contribuente a calcolare le sanzioni relative al mancato monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le sanzioni e gli interessi relativi alle maggiori imposte non versate su redditi non dichiarati.
Il calcolatore che propone l’Agenzia è disponibile al seguente link:
Il metodo forfettario di determinazione dei rendimenti e dell’imposta
Come è avvenuto durante la voluntary 1, al fine di semplificare il calcolo dei rendimenti delle attività finanziarie estere, anche nella nuova procedura di VD è prevista una tassazione forfetaria opzionale quando la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto di VD internazionale non supera i 2 milioni di euro. Su opzione del contribuente, quindi, viene attribuito alle attività finanziarie detenute al 31 dicembre di ciascun anno accertabile, un rendimento pari al 5%, tassato con un’aliquota del 27% (ossia 1,35% delle consistenze detenute all’estero al 31 dicembre di ciascun anno). Questa forfettizzazione risulta conveniente quando i rendimenti sono stati effettivamente superiori al 5% oppure quando vi sono molti redditi derivanti da attività finanziare che subiscono la tassazione ordinaria e non sostitutiva (per esempio proventi da fondi non armonizzati) o per ridurre i costi relativi ai calcoli necessari per la determinazione dei redditi conseguiti. La C.M. 19/E/2017 ha confermato che è possibile procedere con l’autoliquidazione del dovuto anche se si opta per la tassazione forfettaria.
L’istanza di collaborazione volontaria
La pubblicazione del nuovo modello definitivo di collaborazione volontaria è avvenuto in data 2 gennaio 2017 preceduto dal Provvedimento n. 233984/2016 del 30 dicembre; già il Comunicato del 16 dicembre aveva precisato che le istanze di collaborazione volontaria potevano comunque essere inviate utilizzando il “vecchio” modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015, trasmettendolo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del Provvedimento, questo per permettere al contribuente di prevenire eventuali cause ostative.
Il modello è suddivisibile in quattro grandi sezioni: |
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La trasmissione del modello può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il contribuente interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell’apposito riquadro “dati del professionista”.
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