Premessa
In materia di spese di istruzione scolastica l’ultima manovra finanziaria ha innalzato già a partire dal periodo di imposta 2016, dunque con effetto retroattivo il limite di spesa detraibile per alunno o studente; in particolare si passa dal vecchio limite di 400 euro a:
- € 564 per il 2016;
- € 717 per il 2017;
- € 786 per il 2018;
- € 800 dal 2019.
Su tali importi è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
La Circolare n. 7/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro specifico delle singole voci; in particolare oltre alle spese la cui detrazione era già nota, come quelle sostenute per la mensa (anche se reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto) e per i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l’assistenza al pasto, la detrazione è ammessa anche:
- per le spese sostenute per gite scolastiche;
- per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc., deliberato dagli organi d’istituto.
Rientrano invece tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.
In merito alle spese universitarie invece la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, sono detraibili (19%) in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Ebbene il decreto appena richiamato, per il periodo di imposta 2016 è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 55 del 7-3-2017). La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi di seguito indicati:
- Area disciplinare “Medica”: 3.700 euro (Nord), 2.900 euro (Centro), 1.800 euro (Sud);
- Area disciplinare “Sanitaria”: 2.600 euro (Nord), 2.200 euro (Centro), 1.600 euro (Sud);
- Area disciplinare “Scientifico-Tecnologica”: 3.500 euro (Nord), 2.400 euro (Centro), 1.600 euro (Sud);
- Area disciplinare “Umanistico-Sociale”: 2.800 euro (Nord), 2.300 euro (Centro), 1.500 euro (Sud).
La spesa detraibile riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell’importo massimo di:
- Corso di dottorato, di Specializzazione e Master Universitari di primo e secondo livello: 3.700 euro (Nord), 2.900 euro (Centro), 1.800 euro (Sud).
Il massimo di spesa detraibile indicato, deve essere in ogni caso aumentato dell’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio (articolo 3 della Legge 549/1995).
Spese di istruzione. Tutte le voci detraibili
Andiamo a riportare in via tabellare, sia per le spese di istruzione scolastica che per quelle universitarie le diverse singole voci di spesa detraibili dall’imposta lorda Irpef.
Spese di istruzione. Le principali voci detraibili | ||
Spese scolastiche | ||
Tipologia di spesa | Detrazione si /no | Eventuali note |
Tassa di iscrizione | Si | Art.15 lett. e-bis) |
Tassa di frequenza | Si | Art.15 lett. e-bis) |
Contributi volontari | Si |
Contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies). |
Erogazioni liberali (art.15 lett-i-octies) | Si |
Contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies). |
Materiale di cancelleria | No | Come da Circolare Agenzia delle Entrate 3 /2016. |
Test scolastici | No | Circolare Agenzia delle Entrate 3 /2016. |
Mensa | Si |
Non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le spese per la mensa sono detraibili anche se il servizio è reso tramite il comune o da altri soggetti terzi diversi dalla scuola. La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. |
Servizi scolastici integrativi | Si | |
Assistenza al pasto | Si |
Tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica |
Pre e post scuola | Si |
Tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. |
Servizio di trasporto scolastico | No |
Anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate 68/20169). |
La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa stessa. |
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Spese universitarie | ||
Tipologia di spesa | Detrazione si /no | Eventuali note |
Test di ammissione | Si |
Anche le spese per test a cui non è seguita un’immatricolazione laddove lo svolgimento della prova di preselezione, costituisce una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria. |
Tasse di iscrizione al corso universitario | Si | Al netto dei rimborsi |
Scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento | Si | Se tenuti in Università o istituti pubblici o privati, anche stranieri. |
Corso di formazione avanzata | Si | |
Corsi di dottorato e ricerca | Si | |
Master (part time e full time)
|
Si a determinate condizioni |
A patto che siano condotti da istituti universitari pubblici o privati anche stranieri assimilabili a corsi universitari o di specializzazione. |
Scuole di specializzazione | Si a determinate condizioni |
Finalizzate all’inserimento nel corpo docente o quanto altro, svolti presso strutture pubbliche e private. |
Università straniere | Si |
Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente. |
Corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie | Si |
Sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale” (vedi G.U. Serie Generale n.55 del 7-3-2017). Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano. |
Università telematiche | Si |
Possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal Decreto Ministeriale pubblicato in G.U. del 7 marzo 2017 facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università. |
Ricongiunzione di carriera | Si | |
Iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena | Si | |
Frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale | Si | |
Trasferimenti di ateneo | Si | |
Passaggi di corso | Si | |
Rilascio di certificati | No | |
Eventuali more e sanzioni | No | |
Duplicato del badge identificativo o del libretto | No |
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