Introduzione
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50 del 2017 che ha apportato modifiche alla disciplina dello split payment. Ora inizia l’iter parlamentare della conversione in legge che potrebbe apportare delle modifiche a quanto previsto sino ad oggi.
Come si ricorderà, la Finanziaria 2015, aveva introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, prevedendo un diverso metodo di versamento dell’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.
Infatti, già oggi, il meccanismo dello split payment impone ai fornitori della Pubblica Amministrazione di incassare fatture senza IVA perché questa è versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione all’Erario.
In base alle novità introdotte dal D.L. 50 del 2017, dal 1° luglio 2017 tale sistema di gestione dell’IVA dovrà applicarsi anche ad altre tipologie di soggetti.
Ambito soggettivo
Il sistema in commento, in vigore dal 2015, si applica ai seguenti soggetti:
Soggetti interessati alla disciplina dello split payment |
Stato |
Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica |
Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi |
CCIAA |
Istituti universitari |
ASL ed enti ospedalieri |
Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficienza e di previdenza |
Si sottolinea che ai soggetti sopra indicati si applica il regime in commento a condizione che non siano già debitori d’imposta ai sensi della disciplina IVA.
Si tenga presente che la C.M. n. 15/E del 2015 ha chiarito che tale disciplina va applicata anche da parte dei soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei soggetti richiamati dal citato art. 17-ter del D.P.R. 633/72.
Al riguardo viene specificato che per individuare in modo più puntuale gli Enti pubblici destinatari della disciplina dello split payment è possibile avvalersi dell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile al sito http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Secondo quanto ha specificato la C.M. n. 1/E del 2015, non risultano interessati dalla disciplina dello split payment i seguenti soggetti.
Soggetti NON interessati alla disciplina dello split payment |
Enti previdenziali privati o privatizzati in quanto la “natura pubblica” costituisce un requisito indispensabile ai fini dell’applicazione di tale meccanismo. |
Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA) ed Enti pubblici economici, operanti con “un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività”. |
Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative indipendenti (ad esempio, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Trattasi, infatti, di “enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento”. |
Aspetti operativi
Il regime dello split payment comporta che il fornitore debba emettere la fattura nei confronti dell’Ente pubblico addebitando l’IVA.
A quel punto, l’Ente pubblico procede con due pagamenti distinti, ovvero:
- versa al fornitore il corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi senza l’importo dell’IVA da esso addebitata;
- versa all’Erario l’importo dell’IVA addebitata in fattura da parte del fornitore.
L’IVA addebitata in fattura non concorre dunque alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in quanto il versamento è stato effettuato dall’Ente pubblico.
Si tenga presente che il regime dello split payment comporta la necessità di modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA. Infatti, come detto prima, l’Iva continua ad essere esposta nella fattura ma non verrà incassata dal cedente o prestatore, in quanto dovrà essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario.
Rimborso del credito IVA
Il meccanismo di versamento dell’IVA sin qui menzionato, comporta soprattutto in quei soggetti che lavorano prevalentemente con la Pubblica Amministrazione che si generi una situazione creditoria ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Tale situazione si viene a creare perché anche in presenza di operazioni attive soggette ad imposta, tali soggetti non potranno compensare l’imposta a debito con l’imposta a credito derivante dal ciclo passivo.
Al riguardo, la Finanziaria 2015, aveva previsto la possibilità di computare le operazioni assoggettate allo split payment tra quelle che consentono il rimborso annuale o trimestrale del credito IVA in base al requisito dell’aliquota media.
Inoltre, è stato previsto a favore dei soggetti che operano attraverso il meccanismo dello split payment il rimborso del credito IVA in via prioritaria.
Tale richiesta di rimborso in via prioritaria può essere effettuata per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
Novità del D.L. n. 50 del 2017
Come abbiamo anticipato, il D.L. n. 50 del 2017 introduce alcune novità in materia di split payment. Con tale normativa, viene estesa l’applicazione del meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, ai seguenti soggetti:
- a tutti i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
- alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana;
- alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.
Soggetti interessati alla disciplina dello split payment |
A tutti i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate) |
Alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana |
Alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte |
Forse la novità con più impatto operativo sarà l’estensione di tale meccanismo alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.
Alcuni esempi di tali prestazioni possono essere:
- lavoratori autonomi esercenti arti e professioni;
- prestazioni di agenzia e di intermediazione;
- cessioni di brevetti.
Infatti, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 comporterà che dal 1° luglio 2017 siano coinvolti nel regime dello split payment anche i soggetti che oggi risultano esclusi in quanto emittenti di fattura con assoggettamento a ritenuta.
In tale meccanismo tuttavia non saranno coinvolti i professionisti e le imprese in regime forfettario o dei minimi, ma solo perché le loro fatture non comportano un addebito d’imposta.
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