Introduzione
In data 4 aprile 2017 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 66826), che ha fissato, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare, nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Fino al 14 maggio, il tasso di interesse è, invece, fissato al 4,15% (Provvedimento Agenzia delle Entrate 27 aprile 2016).
A tal proposito si ricorda che:
- l’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che, “decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
- L’articolo 13 D. Lgs. n. 159/2015, prevede poi che il predetto tasso di interesse sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In attuazione di quanto detto ai punti precedenti è pertanto arrivato il Provvedimento citato del 4 aprile.
Tasso di interesse (annuale) da applicare, nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo | |
Fino al 14 maggio 2017 | Dal 15 maggio 2017 |
4,15%
(Provvedimento del 27/04/2016) |
3,50%
(Provvedimento del 4/4/2017) |
Confronto tasso interesse su somme iscritte a ruolo e tasso di interesse per il rimborso
Il tasso di mora dovuto (dal contribuente) sulle somme iscritte a ruolo di cui in premessa fissato, come detto al 3,50%, non risulta ancora allineato con quello riconosciuto al contribuente nel caso in cui questi si trova nella posizione di “creditore” verso il Fisco (deve ciò avere il rimborso di crediti d’imposta). In tale ultimo caso, infatti:
- qualora sia l’Amministrazione Finanziaria ad avere dei ritardi nell’erogare rimborsi al cittadino, il tasso di interesse (annuo) che trova applicazione è stabilito solo al 2%.
Di seguito si ritiene utile fornire una tabella di confronto:
Confronto (contribuente/fisco) |
||
Tasso interesse (annuo) somme iscritte a ruolo |
Tasso di Interesse annuo dovuto dal contribuente nell’ipotesi in cui decide di rateizzare le imposte da dichiarazione reddituale |
Tasso di interesse (annuo) per il rimborsi spettanti al contribuente |
|
4,50% (annuo) sulle rate successive alla prima | 2% |
Tabella tassi di interesse
Si ritiene utile fornire una tabella di riepilogo dei tassi di interesse (vigenti) per i pagamenti in ritardo da parte del contribuente nei confronti del Fisco.
Tassi di interesse (a favore del Fisco) | ||
Cosa | Tasso di interesse | Note |
Interessi legali | 0,1% (annuo) | Dal 1° gennaio 2017
(nel 2016 era dello 0,2%) |
Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo | 4,15% (annuo) | Fino al 14 maggio 2017
(dal 15/05/2017 sarà del 3,50%) |
Rateizzazione da dichiarazioni annuali (IVA, Redditi, ecc.) | 4% (annuo) per le rate successive alla prima | Per le dichiarazioni presentate dal 1/07/2009 |
Dilazione pagamento imposte | 4,5% (annuo) | – |
Sospensione riscossione | 4,5% (annuo) | – |
|
3,50% (annuo | – |
Somme dovute per imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali | 2,50% (semestrale) | – |
Dilazione Imposte sulle donazioni e successioni | 3% (annuo) | – |
Per i rimborsi a favore del contribuente, invece:
Tassi interessi (Rimborso) | |
Cosa | Tasso di interesse |
Rimborso tasse e imposte indirette non dovute all’erario (a decorrere dalla data di richiesta di rimborso) | 1% semestrale |
Rimborso di imposte pagate | 2% (annuo) |
Rimborso di imposte di successione, ipotecarie e catastali | 1% (semestrale) |
0 commenti