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Credito d’imposta rottamazione autocaravan

da | Dic 23, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

Per incentivare la sostituzione dei vecchi “autocaravan” il nostro legislatore ha deciso di riconoscere un incentivo (di 5.000) in favore dell’acquirente che decide di rottamare il vecchio veicolo ed un corrispondente credito d’imposta per il concessionario (rivenditore).

I riferimenti normativo all’incentivo sono:

  • comi 85 e 86 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015);
  • decreto 13 settembre 2016, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in GU Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2016).

Incentivo a favore dell’acquirente

Al fine di ottenere l’incentivo (sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto) è necessario che per l’acquirente siano rispettate determinate condizioni:

Condizioni vecchio caravan (da rottamare):

  • Conforme alle norme sulle emissioni “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”;
  • Già immatricolato in Italia alla data del 31 dicembre 2015;
  • Intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data (in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari);
  • Consegnato al rivenditore (il quale si occuperà lui stesso della rottamazione/demolizione).

Condizioni nuovo caravan (acquistato):

  • Conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe euro 5 o successive;
  • Acquistato nel periodo 1/1/2016 – 31/12/2016 e immatricolato (in ITALIA), anche in locazione finanziaria, non oltre il 31 marzo 2017;
  • Non immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all’estero (ne sono pertanto esclusi quelli c.d a KM 0).

Inoltre nell’atto di acquisto del nuovo caravan deve essere espressamente dichiarato che:

  • il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione;
  • il veicolo acquistato è oggetto dell’incentivo in commento.

Incentivo a favore del rivenditore

Il rivenditore concede uno sconto sul prezzo di vendita dell’autocaravan nuovo, come risultante dall’atto di vendita, al lordo delle imposte. Recupererà lo sconto sotto forma di credito d’imposta (da utilizzare in compensazione con modello F24).

Cronologicamente deve:

  1. Registrarsi sul sito www.ilportaledell’automobilista.it”;
  2. Prenotare sul predetto portale il contributo (se richiesto dal cliente) ottenendo la dovuta ricevuta;
  3. Confermare, entro i successivi 90 giorni (dalla prenotazione), l’operazione di acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato (pena l’annullamento della prenotazione del contributo);
  4. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo all’acquirente, consegnare il veicolo usato, ad un demolitore, che lo prende in carico.

Il rivenditore deve altresì provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo   sportello telematico dell’automobilista, pena il mancato riconoscimento del credito d’imposta.

L’utilizzo del credito di imposta

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette preventivamente all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei soggetti beneficiari del credito stesso.

Il rivenditore potrà utilizzare il credito “esclusivamente” mediante compensazione in F24 per il pagamento di altri tributo.

In tal caso però, l’F24 (telematico) deve essere trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal rivenditore stesso (se abilitato Fisconline o Entratel);
  • oppure tramite intermediario abilitato Entratel.

Per conoscere il codice tributo, da utilizzare in F24 per il credito in commento, occorre attendere la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con cui sarà istituito.

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