Premessa
Dal giorno 3 dicembre 2016, grazie alla conversione in legge del DL 193/2016 e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (L. 225 del 1.12.2016) torna possibile presentare in forma cartacea direttamente allo sportello il Mod. F24 per il pagamento.
Ciò è possibile però a condizione che:
- il soggetto che versa e a cui è intestato l’F24 sia una persona fisica non titolare di P. IVA;
- il modello non sia compensato con crediti d’imposta.
Vediamo di seguito cosa cambia e cosa resta immutato.
Prima di procedere occorre specificare quanto segue.
Si parla di pagamento delle imposte a mezzo F24:
- in forma cartacea;
- con modalità telematica.
MODALITÀ | OGGETTO | QUANDO È POSSIBILE |
Forma cartacea |
Il contribuente si reca personalmente presso gli sportelli di banche, poste o enti per la riscossione (ad es. Equitalia) e procede al pagamento delle somme a debito o alla presentazione del Mod. F24 a zero o compensato parzialmente. |
Modalità non sempre utilizzabile, dipende dai casi (nel caso di compensazione totale o parziale non è infatti possibile, l’ente le risponderà che deve usare i canali telematici). |
Con modalità telematica |
Il contribuente utilizza canali telematici (Entratel, Fisconline o remote banking) per procedere al pagamento. |
Modalità sempre utilizzabile |
Come funzionava prima del 03.12.2016
Nella tabella si riportano le varie ipotesi di presentazione del Mod. F24.
SOGGETTO INTERESSATO | COME SI PRESENTAVA IL MOD. F24 |
Titolare di P. IVA (persona fisica o società) | Il Mod. F24 si paga (regola rimasta immutata) servendosi in alternativa:
NON È MAI POSSIBILE LA PRESENTAZIONE CARTACEA |
Persona fisica NON titolare di P. IVA (privati, ma anche soci di società che non abbiano P. IVA) | In caso di:
Il Mod. F24 si pagava (regola rimasta immutata) servendosi in alternativa:
NON È MAI POSSIBILE LA PRESENTAZIONE CARTACEA |
In caso di F24 con saldo finale inferiore ad euro 1.000 non compensato.
Possibile in alternativa:
|
Come funziona dal 03.12.2016
Cosa cambia:
Torna possibile presentare l’F24 cartaceo per le persone fisiche non titolari di P.IVA presentabile in banca, posta o presso gli enti della riscossione se:
- l’importo non è compensato;
- anche se l’importo a debito è superiore ad euro 1.000.
(in pratica muta solo la regola di presentazione nel caso evidenziato in rosso nella tabella precedente)
Tutto il resto rimane uguale
Tabella riassuntiva
LEI È … | Persona fisica titolare di P. IVA | Persona fisica non titolare di P. IVA (privato) | |
Il Suo F24 è così composto… | |||
F24 compensato totalmente: saldo da versare uguale a zero | Modalità telematica | Modalità telematica | |
F24 compensato parzialmente: saldo da versare a debito | Modalità telematica | Modalità telematica | |
F24 non compensato – debito superiore ad euro 1.000 | Modalità telematica | In alternativa:
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F24 non compensato – debito superiore ad euro 1.000 | Modalità telematica | In alternativa:
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