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Versamenti F24: nuove regole

da | Dic 16, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

Dal giorno 3 dicembre 2016, grazie alla conversione in legge del DL 193/2016 e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (L. 225 del 1.12.2016) torna possibile presentare in forma cartacea direttamente allo sportello il Mod. F24 per il pagamento.

Ciò è possibile però a condizione che:

  • il soggetto che versa e a cui è intestato l’F24 sia una persona fisica non titolare di P. IVA;
  • il modello non sia compensato con crediti d’imposta.

Vediamo di seguito cosa cambia e cosa resta immutato.

Prima di procedere occorre specificare quanto segue.

Si parla di pagamento delle imposte a mezzo F24:

  • in forma cartacea;
  • con modalità telematica.
MODALITÀ OGGETTO QUANDO È POSSIBILE
Forma cartacea

Il contribuente si reca personalmente presso gli sportelli di banche, poste o enti per la riscossione (ad es. Equitalia) e procede al pagamento delle somme a debito o alla presentazione del Mod. F24 a zero o compensato parzialmente.

Modalità non sempre utilizzabile, dipende dai casi (nel caso di compensazione totale o parziale non è infatti possibile, l’ente le risponderà che deve usare i canali telematici).

Con modalità telematica

Il contribuente utilizza canali telematici (Entratel, Fisconline o remote banking) per procedere al pagamento.

Modalità sempre utilizzabile

Come funzionava prima del 03.12.2016

Nella tabella si riportano le varie ipotesi di presentazione del Mod. F24.

SOGGETTO INTERESSATO COME SI PRESENTAVA IL MOD. F24
Titolare di P. IVA (persona fisica o società) Il Mod. F24 si paga (regola rimasta immutata) servendosi in alternativa:

  • di un intermediario abilitato Entratel;
  • abilitandosi personalmente ai servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline);
  • utilizzando i servizi bancari di remote banking.

NON È MAI POSSIBILE LA PRESENTAZIONE CARTACEA

Persona fisica NON titolare di P. IVA (privati, ma anche soci di società che non abbiano P. IVA) In caso di:

  • F24 con saldo finale a zero;
  • F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione;
  • F24 con saldo finale superiore a euro 1.000 senza compensazione.

Il Mod. F24 si pagava (regola rimasta immutata) servendosi in alternativa:

  • di un intermediario abilitato Entratel;
  • abilitandosi personalmente ai servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline);
  • Utilizzando i servizi bancari di remote banking.

NON È MAI POSSIBILE LA PRESENTAZIONE CARTACEA

In caso di F24 con saldo finale inferiore ad euro 1.000 non compensato.

Possibile in alternativa:

  • modalità telematica – opzione del contribuente;
  • presentazione cartacea.

Come funziona dal 03.12.2016

Cosa cambia:

Torna possibile presentare l’F24 cartaceo per le persone fisiche non titolari di P.IVA presentabile in banca, posta o presso gli enti della riscossione se:

  • l’importo non è compensato;
  • anche se l’importo a debito è superiore ad euro 1.000.

(in pratica muta solo la regola di presentazione nel caso evidenziato in rosso nella tabella precedente)

Tutto il resto rimane uguale

Tabella riassuntiva

LEI È … Persona fisica titolare di P. IVA Persona fisica non titolare di P. IVA (privato)
Il Suo F24 è così composto…
F24 compensato totalmente: saldo da versare uguale a zero Modalità telematica Modalità telematica
F24 compensato parzialmente: saldo da versare a debito Modalità telematica Modalità telematica
F24 non compensato – debito superiore ad euro 1.000 Modalità telematica In alternativa:

  • modalità telematica;
  • modalità cartacea.
F24 non compensato – debito superiore ad euro 1.000 Modalità telematica In alternativa:

  • modalità telematica;
  • modalità cartacea.

 

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