Introduzione
A partire dal 4 novembre è possibile presentare apposita istanza di richiesta di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (art.6 D.L. 193/2016) affidate agli agenti della Riscossione dal 2000 al 2015 (potrebbe essere compreso anche il 2016 in seguito ai numerosi emendamenti approvati nella scorsa settimana).
Il ricorso alla rottamazione delle cartelle esattoriali come da precise disposizioni normative è possibile anche per i soggetti che stanno già facendo fronte al debito tramite apposita dilazione.
Definizione agevolata delle cartelle esattoriali | |||
Cosa sono tenuto a versare | Cosa non verserò con la definizione agevolata | I tributi interessati | Somme escluse dall’agevolazione |
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Le dilazioni in corso
I contribuenti che hanno già in essere una dilazione con l’Agente della riscossione possono accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento?
La risposta è affermativa, tale possibilità è prevista dalle disposizioni normative di cui al D.L. 193/2016, il quale comunque prevede specifiche indicazioni.
Definizione agevolata cartelle esattoriali e le dilazioni in corso: dilazioni in corso al 24 ottobre 2016
- Adempiere a tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016;
- Nessun obbligo di pagare le rate con scadenza nell’anno 2017, fin quando si è in attesa della comunicazione dell’Agente della riscossione degli importi da pagare in via agevolata.
Sono esclusi i contribuenti con dilazioni in corso che non fanno fronte ai pagamenti dal 1° Ottobre al 31 dicembre.
Calcolo delle somme da versare in via agevolata:
- Importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Importi già versati e non rimborsabili
- Sanzioni, interessi di dilazione, di mora
Modalità di versamento
- domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nell’apposito modello di richiesta;
- bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione con la quale informa il contribuente circa gli importi da versare in via agevolata;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Presentazione dell’istanza
La presentazione dell’istanza ai fini della definizione agevolata delle cartelle esattoriali deve avvenire secondo le istruzioni disponibili sul sito dell’Agente della riscossione (è necessario provvedere a scaricare il modello DA1).
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente entro il 23 gennaio 2017 (data che potrebbe essere rinviata al 31 marzo 2017 in sede di conversione in legge del decreto di cui alla definizione agevolata):
- presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il seguente modello;
- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
L’Agente della riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (data che potrebbe essare prorogata al 31 maggio 2017) l’ammontare complessivo delle somme dovute.
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