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Rottamazione delle cartelle esattoriali e dilazioni in corso

da | Dic 5, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

A partire dal 4 novembre è possibile presentare apposita istanza di richiesta di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (art.6 D.L. 193/2016) affidate agli agenti della Riscossione dal 2000 al 2015 (potrebbe essere compreso anche il 2016 in seguito ai numerosi emendamenti approvati nella scorsa settimana).

Il ricorso alla rottamazione delle cartelle esattoriali come da precise disposizioni normative è possibile anche per i soggetti che stanno già facendo fronte al debito tramite apposita dilazione.

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali
Cosa sono tenuto a versare Cosa non verserò con la definizione agevolata I tributi interessati Somme escluse dall’agevolazione
  • Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo;
  • l’aggio della riscossione (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);
  • spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • spese di notifica della cartella di pagamento;
  • interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata.
  •  Le sanzioni collegate alla maggiore imposta evasa;
  • gli interessi di mora;
  • le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs 46/99).

 

  • Irpef;
  • Ires;
  • Irap;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all’importazione;
  • i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, quali ad esempio relativi all’Ici o all’IMU  rientrano nella rottamazione. Anche altre altri tributi comunali quali Tarsu, Tares, Tari, rette scolastiche trasporti.

 

  • risorse comunitarie quali dazi e accise;l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del regolamento CE n°659/99;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
  • le multe, le ammende e le sanzioni  dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Le dilazioni in corso

I contribuenti che hanno già in essere una dilazione con l’Agente della riscossione possono accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento?

La risposta è affermativa, tale possibilità è prevista dalle disposizioni normative di cui al D.L. 193/2016, il quale comunque prevede specifiche indicazioni.

Definizione agevolata cartelle esattoriali e le dilazioni in corso: dilazioni in corso al 24 ottobre 2016

  • Adempiere a tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016;
  • Nessun obbligo di pagare le rate con scadenza nell’anno 2017, fin quando si è in attesa della comunicazione dell’Agente della riscossione degli importi da pagare in via agevolata.

Sono esclusi i contribuenti con dilazioni in corso che non fanno fronte ai pagamenti dal 1° Ottobre al 31 dicembre.

Calcolo delle somme da versare in via agevolata:

  • Importi già versati a titolo  di  capitale  e interessi  inclusi  nei   carichi   affidati,   nonché,   di aggio e di rimborso delle spese per le procedure  esecutive  e  delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Importi già versati e non rimborsabili

  • Sanzioni, interessi di dilazione, di mora

Modalità di versamento

  • domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nell’apposito modello di richiesta;
  • bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione con la quale informa il contribuente circa gli importi da versare in via agevolata;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale   dilazione   ancora   in   essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

Presentazione dell’istanza

La presentazione dell’istanza ai fini della definizione agevolata delle cartelle esattoriali deve avvenire secondo le istruzioni disponibili sul sito dell’Agente della riscossione (è necessario provvedere a scaricare il modello DA1).

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente entro il 23 gennaio 2017 (data che potrebbe essere rinviata al 31 marzo 2017 in sede di conversione in legge del decreto di cui alla definizione agevolata):

L’Agente della riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (data che potrebbe essare prorogata al 31 maggio 2017) l’ammontare complessivo delle somme dovute.

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