Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

La distruzione dei beni aziendali

da | Nov 28, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

Nella vita aziendale accade a volte che si verifichino alcune situazioni straordinarie che coinvolgono i c.d. beni aziendali.

Per beni aziendali si intende:

  • le materie prime ed i semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo;
  • i prodotti finiti stoccati a magazzino in attesa di vendita;
  • i beni strumentali utilizzati nell’attività produttiva e/o di servizi svolta dall’azienda.

Per situazioni straordinarie si intende invece, eventi fortuiti, fra i quali citiamo sommariamente:

  • furto;
  • alluvioni o inondazioni;
  • incendi;
  • corti circuiti che rendono inutilizzabili i macchinari;
  • obsolescenza dei macchinari che li rende non più funzionanti (c.d. Rottamazione);

i quali eventi causano l’eliminazione, volenti o nolenti dei beni aziendali di cui sopra.

Ci si ponga quindi una domanda:

se nel caso di acquisto e vendita dei beni di cui sopra, ai fini di vincere la presunzione delle c.d. operazioni in “nero” si riceve o emette la fattura, nel caso degli eventi fortuiti o straordinari appena citati come ci si deve comportare?

È infatti da notare che l’Amministrazione Finanziaria può avvalersi della disposizione di cui all’art. 1, co. 1 del DPR 441/1997, ai sensi della quale si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, sarà quindi necessario munirsi delle opportune pezze giustificative (obbligo a carico del contribuente) della “non presenza” nei locali aziendali dei beni di cui invece si rileva la fattura di acquisto.

Occorre infatti sottolineare che se l’Amministrazione Finanziaria durante una verifica riscontra la presenza di una fattura di acquisto di un macchinario e tale macchinario non è presente in nessuno dei locali dell’azienda (sede legale, secondaria, stabilimento ecc…), allora il medesimo verrà presunto essere stato venduto senza pezza giustificativa, presumendo quindi il fenomeno della c.d. “vendita in nero”.

Contenuto

Nella tabella che segue si riportano le informazioni di massima per comprendere quando e quale documentazione reperire in caso di eventi simili.

EVENTO ASPETTI PRINCIPALI
Eliminazioni involontarie

Eliminazioni involontarie:

  • furto;
  • alluvioni o inondazioni;
  • incendi;
  • corti circuiti che rendono inutilizzabili i macchinari.

Comportamento da adottare:

la eliminazione involontaria deve essere comprovata:

  • da idonea documentazione rilasciata da un organo della Pubblica Amministrazione (ad esempio, dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti in caso di incendio nei locali aziendali o dalla denuncia di furto presentata alle autorità di polizia o c.c.);
  • in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445), compilata e sottoscritta entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.
Eliminazioni volontarie (rottamazione)

Eliminazioni volontarie:

  • distruzione volontaria di beni per obsolescenza o inutilizzabilità.

Comportamento da adottare:

Procedura di distruzione ordinaria (valore dei beni > 10.000 euro) – In caso di volontà di distruzione dei beni aziendali l’azienda deve, almeno 5 giorni prima di procedere alla distruzione, inviare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e al Reparto GdF, competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione o la trasformazione), apposita comunicazione, indicando:

  • luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
  • le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni;
  • la natura, qualità e quantità dei beni medesimi;
  • l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare;
  • l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

Nella giornata stabilita per la distruzione di detti beni dovranno presenziare in alternativa:

  • un incaricato dell’Agenzia delle Entrate,
  • un ufficiale della Guardia di Finanza,
  • un notaio,

i quali, al termine delle operazioni di distruzione, devono redigere un apposito verbale.

Procedura di distruzione semplificata (valore dei beni < 10.000 euro)In questo caso l’azienda, dovrà comunque comunicare almeno 5 giorni prima alle autorità di cui sopra la propria intenzione di distruggere i beni, ma, in luogo del verbale redatto dal funzionario presente, redigerà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e potrà concludere la procedura mediante un’autocertificazione dell’avvenuta operazione.

Dalla dichiarazione sostitutiva, devono risultare:

  • data, ora e luogo di svolgimento delle operazioni di distruzione;
  • natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati;
  • natura, qualità, quantità e valore dei beni eventualmente ottenuti dalla trasformazione.

Casi particolari

Esistono due casi particolari:

  1. se l’azienda che distrugge il bene è soggetta a controllo sindacale la comunicazione della distruzione dovrà pervenire in via preventiva anche al collegio stesso con lettera motivata;
  2. se la distruzione è imposta da un organo di pubblica sicurezza (ad esempio l’ASL che rileva beni alimentari non più utilizzabili) si potrà procedere a distruzione senza le comunicazioni di cui sopra e conservando l’ordinanza di imposizione della distruzione, la quale sarà dettagliata e riporterà le caratteristiche die beni.

0 commenti