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Versamento F24: nuove regole

da | Nov 22, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

Con la conversione in legge del DL n. 193/2016, cambiano anche le regole riguardanti l’obbligo di utilizzo del Modello F24 “telematico” per i contribuenti senza partita IVA.

La tabella che segue riporta le regole in vigore prima del citato decreto legge, sia per i soggetti titolari di partita IVA sia per quelli non titolari di partita IVA.

Soggetto Regola
Titolare di partita IVA Obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente con modello F24 telematico, indipendentemente dall’importo da versare (anche se l’F24 è a saldo 0).
Non titolare di partita IVA Obbligo di utilizzo del modello F24 telematico nei seguenti casi (Decreto Legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, in vigore dal 1° ottobre 2014):

  • se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale è di importo pari a zero;
  • nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale è di importo positivo;
  • nel caso in cui il saldo finale è di importo superiore a 1.000  euro, indipendentemente da eventuali compensazioni.

Le nuove regole per i soggetti non titolari di partita IVA

Con il Decreto Legge 193/2016, il legislatore cambia le regole per i privati, consentendo di eseguire il versamento con F24 “cartaceo” anche quando (senza compensazioni) l’importo da versare sia pari o superiore a 1.000 euro.

Ne consegue che, in base alle nuove regole, per i soggetti NON titolari di partita IVA:

Ipotesi Regola
Modello F24 con saldo 0 per effetto di compensazioni effettuate Telematico
Modello F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni Telematico
Modello F24 senza presenza di compensazioni e con saldo di qualsiasi importo (anche superiore a 1.000 euro) Cartaceo o  Telematico

Per i titolari di partita IVA nulla cambia (questi in qualsiasi caso sono obbligati all’F24 telematico per pagare tributi e contributi).

 

Esempio 1

(F24 saldo 0 per effetto di compensazione)

Contribuente che versa saldo IMU “altri fabbricati” (codice tributo 3918) per un importo di (400 euro) utilizzando in compensazione credito saldo Irpef 2015 (codice tributo 4001) per l’importo di 400 euro (Modello F24 con saldo a zero).

In tale ipotesi c’è obbligo di eseguire il pagamento in modalità telematica.

 

Esempio 2

(F24 saldo positivo e presenza di compensazione)

Contribuente che versa saldo IMU “altri fabbricati” (codice tributo 3918) per un importo di (600 euro) utilizzando in compensazione credito saldo Irpef 2015 (codice tributo 4001) per l’importo di 500 euro.

In tale ipotesi c’è obbligo di eseguire il pagamento in modalità telematica.

 

Esempio 3

(F24 saldo positivo e senza compensazione)

Contribuente che versa saldo IMU “altri fabbricati” (codice tributo 3918) per un importo di (1.200 euro) NON utilizzando alcun credito in compensazione.

In tale ipotesi (anche se l’importo da versare è superiore a 1.000 euro) NON c’è obbligo di eseguire il pagamento in modalità telematica, ma il contribuente può anche eseguire il versamento in modalità cartacea. (In base alla precedente normativa, invece, poiché l’importo è superiore a 1.000 euro, occorreva eseguire il pagamento in modalità telematica).

Di seguito, invece, si indicano le modalità con cui è possibile eseguire il versamento dell’F24 (telematico o cartaceo).

Soggetto Ipotesi Modalità di versamento F24
Titolari di partita IVA L’F24 è obbligatoriamente telematico

(in qualsiasi caso)

  • Direttamente il contribuente mediante i servizi telematici (Entratel o Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario;
  • oppure tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
Non titolare di partita IVA Se telematico
  • direttamente il contribuente tramite l’home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline);
  • oppure tramite intermediario abilitato.
Se cartaceo Presso qualsiasi ufficio postale o bancario

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