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Interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture: credito d’imposta

da | Nov 14, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

L’art. 56 della Legge n° 221 del 2015 riconosce un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Le disposizione attuative del contenuto normativo sopra richiamato sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

L’ammissibilità è estesa anche ai soggetti che si trovano nel regime delle nuove iniziative produttive, e a quelli che operano nel regime dei minimi ex Legge di Stabilità 2015 e 2016 (ossia di determinazione forfettaria del reddito, nonché di accesso ad un regime contributivo opzionale per le imprese).

Interventi agevolabili

Oggetto dell’agevolazione sono gli interventi di rimozione e smaltimento, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono considerate eleggibili, cioè ammissibili all’agevolazione le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Non sono invece ammissibili a contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento.

Il beneficio in termini di credito di imposta

L’ammontare totale dei costi eleggibili non può essere superiore all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa nei limiti degli aiuti de minimis previsti dalla normativa comunitaria, ossia il finanziamento pubblico alle imprese non può superare, nel triennio, 100 mila euro per le imprese di trasporto merci per conto terzi, e 200 mila euro per quelle operanti negli altri settori.

Occorre sottolineare che il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro.

Il beneficio fiscale è esteso anche alle spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza

L’effettivo sostenimento della spesa deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, dal commercialista, dal consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Come presentare la richiesta del credito di imposta

A partire dal 16 novembre e fino al marzo del 2017 le imprese interessate che intendono richiedere il credito d’imposta ricorrendo alla piattaforma accessibile sul sito www.minambiente.ancitel.it presentano al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa; nella stessa devono essere indicati:

  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’ammontare delle singole spese eleggibili;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Alla domanda vanno allegati:

  1. piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
  2. comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dalla ASL;
  3. l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
  4. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Credito di imposta e imposte sui redditi

Il credito d’imposta eventualmente riconosciuto, utilizzabile solo in compensazione viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione; in pratica non si perfeziona alcuna tassazione in capo all’impresa beneficiaria.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Come da disposizioni deve essere  inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.

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