Introduzione
Il nostro legislatore fiscale (art. 15 TUIR comma 1 lett. i-septies), riconosce una detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.
Si tratta delle spese sostenute per fornire assistenza alle persone (familiari) “non autosufficienti” nel compimento degli atti della vita quotidiana (ad esempio le spese sostenute per la badante).
In primo luogo è da precisare chi sono i soggetti da considerare “non autosufficienti”, poiché questa è la condizione fondamentale ai fini del diritto alla detrazione della spesa. Se non sussiste la “non autosufficienza”, la detrazione non spetta.
Nella Circolare n. 2/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate, è chiarito che sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:
- assunzione di alimenti;
- indossare gli indumenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
- deambulazione.
Sono in ogni caso, considerate “non autosufficienti”, coloro che necessitano, comunque, di sorveglianza continua.
Occorre sottolineare che ai fini del diritto alla detrazione della spesa, lo stato di “non autosufficienza” deve risultare da apposita certificazione medica (che può essere anche la sola certificazione rilasciata dal medico curante di famiglia, e non per forza di cose da una commissione medica). Sono escluse le spese sostenute per la baby-sitter (salvo che il bambino sia affetto da patologia certificata che ne determini la necessità di assistenza), e comunque, le spese sostenute in assenza di certificazione medica che attesti l’esistenza dello stato di non autosufficienza legato ad una qualche patologia che ne è la causa.
Il beneficiario della detrazione
Nel Modello 730/2016 e nel Modello Unico/2016 tale voce di spesa ha trovato allocazione rispettivamente al rigo E8 ed RP8 (in entrambi i casi con codice 15).
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa e gli spetta:
- sia se sostenuta per se;
- sia se sostenuta per un familiare a carico fiscalmente;
- sia se sostenuta per un familiare non a carico.
A tal proposito in questa sede è utile ricordare che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi (nel caso del Modello Unico/2017, quindi, nel 2016) hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel rispetto della condizione appena enunciata, possono considerarsi a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono, altresì, essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che (non superino la predetta soglia di reddito) e convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Spese oggetto della detrazione e documentazione
Se l’assistenza è fornita da una badante, la detrazione è ammessa con riferimento agli emolumenti (anche sotto forma di voucher lavorativi) a questa corrisposti per il lavoro prestato (ne sono esclusi i contributi previdenziali, per i quali, invece, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa).
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
La possibilità di beneficiare della detrazione spetta anche se:
- le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo;
- le prestazioni di assistenza sono rese da parte di una cooperativa di servizi.
Prestazione resa da casa di cura/riposo o cooperativa | |
Ipotesi | Documentazione |
Prestazione rese da casa di cura o di riposo dove il familiare è ricoverato | La documentazione rilasciata dalla casa di riposo deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza personale rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni (come ad esempio la somministrazione di farmaci).
(Rif. Risoluzione n. 397/E/2008) |
Prestazioni rese da parte di cooperativa di servizi | La documentazione deve essere rilasciata direttamente dalla cooperativa e non dall’addetto all’assistenza personale che dipende dalla cooperativa stessa.
(Rif. Circolare n. 17/E/2006) |
Esempio
Nel caso di una persona ricoverata in casa di riposo perché, ad esempio, rimasta sola, il familiare che sostiene la spesa per il ricovero non può detrarre alcuna spesa per assistenza personale (né la retta di ricovero) poiché mancherebbe la certificazione di non “autosufficienza”. Questi potrebbe detrarre esclusivamente eventuali altre spese mediche (come ad esempio i farmaci) appositamente certificata dalla stessa casa di riposo.
Qualora, invece, il familiare fosse ricoverato nella casa di riposo poiché non autosufficiente al compimento degli atti della vita quotidiana (e, quindi, con apposita certificazione medica che lo attesti), il soggetto che sostiene la spesa per il ricovero può detrarre la spesa per l’assistenza personale così come risultante dalla certificazione della casa di cura.
La condizione reddituale
Ai fini del diritto alla detrazione in esame, oltre all’esistenza della condizione di non autosufficienza (in capo al soggetto che riceve l’assistenza) debitamente certificata dal medico, è necessario che in capo al soggetto che sostiene la spesa (ossia il beneficiario della detrazione) sia rispettata un’altra condizione legata al suo reddito complessivo.
Il soggetto che sostiene la spesa può fruire della detrazione solo se il suo reddito complessivo (riferito all’anno d’imposta in cui la spesa stessa è stata sostenuta) non supera i 40.000 euro. In tale limite reddituale deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Se la soglia è superata, la detrazione non compete per nulla.
Il limite della spesa detraibile
Nel rispetto di tutte le condizioni viste fin qui, si può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di spesa pari a 2.100 euro, riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza. Ne consegue che, la detrazione massima applicabile sarà pari a 399 euro (2.100 x 19%).
Esempio
Nel 2016, il sig. Rossi sostiene spese per addetti all’assistenza personale per la madre e per la suocera. La spesa sostenuta per la madre ammonta ad euro 1.800 e quella per la suocera ad euro 2.000. Il sig. Rossi, nel Modello 730/2017 (o Modello Unico/2017) riferito all’anno 2016, potrà indicare come spesa detraibile al massimo 2.100 euro (e non 3.800 euro).
Altra regola fondamentale da tener presente è che se più soggetti hanno sostenuto le spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa ed in base alla percentuale di sostenimento.
Occorre sottolineare che ai fini della detrazione NON è prevista nessuna particolare modalità di pagamento.
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