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Il ravvedimento delle ritenute

da | Ott 17, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

Il sostituto d’imposta (inteso come datore di lavoro, committente, ecc.) sui compensi erogati è tenuto ad operare e versare le ritenute fiscali, le quali possono essere a titolo d’acconto o a titolo d’imposta.

Stiamo parlando, ad esempio, della ritenuta d’acconto del 20% che deve essere operata sul compenso pagato all’avvocato che opera in regime ordinario, oppure della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% da operare sui ristorni pagati ai soci di cooperative alla risoluzione del rapporto sociale, oppure della ritenuta IRPEF da operare sullo stipendio del lavoratore dipendente.

Le predette ritenute devono essere trattenute dal compenso erogato e versate entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso stesso.

Il sistema sanzionatorio

Qualora il sostituto non dovesse operare o non versare la ritenuta entro il termine indicato in premessa, si rendono applicabili le sanzioni previste alla luce del nuovo sistema sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. n. 158/2015 ed entrato in vigore con decorrenza 1° gennaio 2016 (con applicazione del favor rei).

Se ne riporta il dettaglio nella tabella che segue.

Sistema sanzionatorio ritenute
Ipotesi Sanzione applicabile Note
Il sostituto d’imposta opera la ritenuta (ossia eroga il compenso al netto della ritenuta) ma non la versa entro il 16 del mese successivo. 30% Si configura “omesso versamento”.
Il sostituto d’imposta versa la ritenuta ma non la applica (ossia eroga il compenso senza trattenere la ritenuta che però è comunque, versata entro il 16 del mese successivo). 20%
Il sostituto d’imposta omette di applicare e di versare la ritenuta. 30% Tra le due sanzioni (20% e 30%) si applica quella prevista per l’omesso versamento.

La sanzione, tuttavia, è ridotta alla metà per ritardi non superiori a 90 giorni.

Ravvedimento operoso

L’omesso versamento della ritenuta è sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni.

Ravvedimento omessa ritenuta
Termine di ravvedimento Sanzione prevista Sanzione percentuale
Dal 1° al 14° giorno di ritardo 0,1% per ogni giorno di ritardo Sanzione massima 1,4% (se ci si ravvede il 14° giorno)
Dal 15° al 30° giorno di ritardo 1/10 del 15% 1,5%
Dal 31° al 90° giorno di ritardo 1/9 del 15% 1,67%
Oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 1/8 del 30% 3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; 1/7 del 30% 4,29%
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; 1/6 del 30% 5%
Dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione). 1/5 del 30% 6%

Se la ritenuta, oltre a non essere versata non è stata nemmeno operata, il sostituto d’imposta deve provvedere altresì a rettificare il compenso nel frattempo erogato.

Oltre alla sanzione occorre versare anche gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.

Di seguito si riportano le regole da seguire per la compilazione dell’F24 in caso di ravvedimento.

Regole compilazione Modello F24
Oggetto Regola Note
Ritenuta Da indicare con il codice tributo previsto. Il codice tributo è diverso a seconda del tipo di ritenuta
Sanzione Da indicare con l’apposito codice tributo previsto. Codice tributo 8906
Interessi Da NON indicare con apposito codice tributo (vanno sommati alla ritenuta da versare).
Mese e anno di riferimento Indicare rispettivamente il mese e l’anno cui la ritenuta ravveduta si riferisce. Esempio – È stato omesso il versamento della ritenuta riferita al compenso pagato a marzo 2016 (che andava versato entro il 16/04/2016). Indicare come mese “3” e come anno “2016”, indipendentemente dal momento in cui ci si ravvede.

Esempio

Un committente ha omesso il versamento della ritenuta del 20% relativa al compenso pagato ad un ingegnere che opera in regime ordinario.

La ritenuta ammontava ad euro 1.200 ed il compenso è stato pagato a febbraio 2016.

Dunque, il committente doveva versare la ritenuta entro il 16 marzo 2016.

Decide di ravvedersi, provvedendo al versamento in data 31 ottobre 2016.

Questi dovrà versare:

  • Ritenuta (codice tributo 1040) = 1.200 euro
  • Sanzione (codice tributo 8906) = (1.200 x 3,75%) = 45,00 euro
  • Interessi = [(1200 x 0,2%) / 365] x 229 giorni di ritardo = 1,51

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