Premessa
Innanzitutto occorre premettere che per prestazioni occasionali di tipo accessorio, si intendono delle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, in quanto non riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro, assicurando comunque ai prestatori di lavoro delle minime tutele previdenziali ed assicurative.
Con il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 il lavoro accessorio viene disciplinato dagli artt. 48 e ss. In particolare, la normativa attuale recita, all’art. 48 c. 1 che:
“per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile”, “[…] fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma”.
Il limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, è di 7.000 euro netti (lordo € 9.333), con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
La prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000 netti, ricordando che tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat.
Si ricorda, soprattutto, che proprio in considerazione di tale limite, il committente ha poi l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, potrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Per quanto concerne i percettori di sostegno al reddito, si prevede inoltre che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e cioè nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
Nella tabella di seguito, Le segnaliamo brevemente i limiti da rispettare:
I limiti | ||
Il lavoratore | 7mila* euro netti totali | 2mila* euro netti per ciascun committente** |
Se percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito: 3.000 euro complessivi per anno civile. | ||
L’imprenditore commerciale o professionista | 7mila* euro netti totali | 2mila* euro netti per ciascun lavoratore** |
Altri settori produttivi, compresi gli enti locali | 3.000 euro complessivi per anno civile, e nel limite (per gli enti pubblici) del patto di stabilità. | |
*Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat, e i valori considerati sono netti. Per cui al lordo si parla di:
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** se il lavoratore supera tale limite scatta la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. |
Nel settore agricolo i voucher si applicano:
- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
- se svolte a favore di produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD).
Ciò detto, si segnala che non è possibile utilizzare il lavoro accessorio in caso di appalti sia di opere che di servizi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 81/2015 (tranne nel caso in cui fossero state individuate delle casistiche particolari da parte del MLPS).
Sulla base della normativa ricordata (e rimasta immutata), possiamo così ricostruire l’utilizzo della comunicazione dell’utilizzo dei voucher così come essa si configura dopo l’entrata in vigore del correttivo (a partire dallo scorso 8 ottobre).
La comunicazione
Considerato che una delle evidenze emerse sull’utilizzo dei buoni lavoro riguarda appunto l’utilizzo distorto che si è fatto dello strumento finora, il Governo, sulla base del correttivo in questione, modifica la normativa.
Per comprendere meglio le modifiche in questione si riporta il testo della vecchia versione dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 e quella risultante dalla modifica apportata.
Normativa D.Lgs. 81/2015 – Art. 49, comma 3 |
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Testo precedente | Testo modificato (in vigore dopo la pubblicazione in GU) |
I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. | I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. |
Ma andiamo alla comunicazione: si prevede che l’emissione dei voucher sia subordinata ad una procedura che permetta l’utilizzo dell’istituto solo a seguito di comunicazione, da effettuarsi almeno 60 minuti prima dello svolgimento della stessa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per l’utilizzo del voucher, quindi il committente dovrà acquistare (esattamente come in passato) gli stessi presso le rivendite autorizzate; qualora però lo stesso decidesse di utilizzare il voucher acquistato, prima dell’inizio della prestazione dovrà procedere a effettuare apposita comunicazione all’Ispettorato Nazionale del lavoro, sede di competenza (e non più alla Direzione Territoriale del Lavoro) indicando:
- il codice fiscale dei lavoratori o i suoi dati anagrafici;
- la durata e il luogo di svolgimento della prestazione;
con due differenti modalità:
- SMS;
- Posta Elettronica Certificata.
Per quanto concerne i lavoratori agricoli, ferma restando la necessità di comunicazione, è previsto un termine diverso per la comunicazione della prestazione di lavoro accessorio: gli imprenditori agricoli saranno infatti tenuti ad effettuare la comunicazione (corredata dagli elementi e con le modalità di cui sopra) con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Occorre sottolineare che per quanto concerne la comunicazione gli organi di competenza non hanno fornito delucidazioni su quale indirizzo o numero telefonico utilizzare per l’invio della comunicazione stessa, ma che nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene riportato che la comunicazione preventiva dovrà essere effettuata – in via transitoria – attraverso le forme previste per il lavoro intermittente, e quindi:
- PEC: intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- SMS: 339-9942256.
Violazione obblighi comunicazioni
Qualora fossero violati gli obblighi di comunicazione, si applicherà la stessa disciplina prevista per la mancata comunicazione nel caso di lavoro intermittente, per cui:
- in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Si segnala comunque che il fatto che non si applichi la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dimostra che si tratta di una violazione non sanabile a posteriori.
Trattandosi comunque di una sanzione amministrativa, sarà comunque possibile avvalersi del pagamento della sanzione ridotta.
Ultima nota riguarda una modifica che il correttivo in questione apporterà al D.Lgs. 149/2015 per cui l’Ispettorato dovrà attenersi alle direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio per cui i controlli ispettivi in materia di lavoro accessorio saranno più stringenti e avranno lo scopo di verificare eventuali abusi.
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