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I valori bollati: acquisto e gestione

da | Ott 5, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

Spesso, nell’esercizio della propria attività, si rende necessario l’acquisto di valori bollati (francobolli, marche da bollo, ecc.), e sempre ci si pongono delle domande del tipo: il costo può essere scaricato dal reddito dell’attività? Come occorre registrare in contabilità l’acquisto? Se possono essere scaricati, in quale anno ciò è possibile: in quello di acquisto o in quello in cui il valore bollato è acquistato?

Con il presente articolo, dunque, diamo una risposta ai predetti quesiti.

In primo luogo occorre richiamare la definizione “fiscale e contabile” di valore bollato.

Il francobollo, la marca da bollo ecc., quando sono acquistati non sono da considerarsi come beni e quindi non occorre registrare in contabilità il relativo costo. Infatti essi sono assimilati alla cassa e come tali vanno registrati.

Dunque, nel momento in cui si esegue l’acquisto, in contabilità, occorre semplicemente registrare una doppia movimentazione monetaria, ossia una uscita di cassa/banca (a secondo del mezzo di pagamento) ed una corrispondente entrata di cassa (Denaro e valori in cassa).

In genere, nel piano dei conti è presente la voce “Valori bollati” (che troverà allocazione, appunta alla voce dell’attivo patrimoniale “Denaro e valori in cassa”, ossia C.IV.3).

Dunque, in contabilità, si dovrà eseguire la seguente registrazione, in seguito all’acquisto:

Valori bollati (C.IV.3)      a      Cassa o Banca

Aspetti IVA e deduzione del costo

Ai fini IVA, l’acquisto di valori bollati è considerata un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. i) DPR 633/72. Pertanto sul valore dei valori acquistati non è applicata l’IVA.

Ai fini delle imposte sul reddito, la spesa sostenuta per l’acquisto è interamente deducibile, purché il valore bollato sia utilizzato per l’attività che si svolge (principio dell’inerenza).

Così, ad esempio, non è deducibile il costo sostenuto per l’acquisto di fogli bollati che sono utilizzati per scopi estranei all’esercizio della propria attività. Sono, invece, ad esempio deducibili i valori utilizzati per affrancare lettere pubblicitarie destinate ai propri attuali e potenziali clienti.

Il momento della deduzione

A volte potrebbe capitare che i valori bollati sia acquistati in un determinato periodo d’imposta ma utilizzati in periodi d’imposta successivi.

Ci si chiede, dunque, secondo quale principio essi vanno dedotti, ossia se dedurli nell’anno in cui sono stati acquistati o nell’anno in cui sono utilizzati.

La risposta è semplice.

La deduzione segue il regime fiscale in cui si opera, ossia:

  • se l’impresa opera in regime di competenza economica, il costo va dedotto secondo lo stesso principio;
  • se il soggetto opera in regime di cassa (es. professionisti, regime ex minimi, ecc.), la deduzione avviene per cassa.

Vediamo di seguito cosa significa quanto appena affermato.

Per chi opera in regime di competenza economica

Per chi opera in regime di competenza economica, dunque, il costo sostenuto per l’acquisto dei valori bollati diviene deducibile nel momento in cui il valore stesso è utilizzato e non quello in cui ne è avvenuto l’acquisto.

In particolare, il valore bollato diventa costo “deducibile”, imputandolo a conto economico, nel momento in cui il valore stesso è utilizzato.

Dunque, quando il valore bollato è utilizzato, contabilmente si rileverà il costo e lo storno del conto “Valori bollati”.

Il costo troverà spazio nel conto “Bolli e francobolli” (o diversa denominazione) il cui saldo confluirà alla voce “Oneri diversi di gestione” del conto economico.

Ad esempio un valore bollato acquistato nel 2015 ma utilizzato nel 2016, diventerà costo da imputare a conto economico solo nel 2016 e potrà essere dedotto (interamente) con riferimento a tale periodo d’imposta (Modello Unico/2017).

Contabilmente, al momento dell’utilizzo, si eseguirà una rilevazione contabile di questo tipo:

Bollo (Conto economico B.14)      a      Valori Bollati

Per chi opera in regime di cassa

I soggetti come professionisti (ingegneri, avvocati, ecc.) o come chi opera in regime degli ex minimi (regime di vantaggio) determinano il reddito per cassa, ossia come differenza tra entrate (compensi percepiti) ed uscite (spese sostenute) nel corso del periodo d’imposta.

Dunque, la spesa per i valori bollati è deducibile nello stesso periodo d’imposta in cui è sostenuta e non in quello in cui il valore bollato è utilizzato.

È utile precisare che chi opera in regime forfettario non può dedurre alcuna spesa sostenuta (e, dunque, nemmeno i valori bollati) con riferimento alla propria attività ad esclusione dei contributi previdenziali assolti per disposizioni di legge.

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