Premessa
La Legge n. 112 del 22 giugno 2016, oltre a disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, così come definite dall’articolo 3, comma 3, Legge 104/1992, prevede una serie di agevolazioni di natura fiscale.
In primo luogo, l’ambito soggettivo riguarda coloro i quali presentano una menomazione, fisica o sensoriale, che ne ha ridotto l’autonomia personale, “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Più nel dettaglio, la legge è mirata a tutelare gli interessi delle persone con disabilità grave che sono prive del sostegno familiare, perché mancanti entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.
Secondo i dati forniti dall’ISTAT, le disposizioni in argomento dovrebbero riguardare una platea di beneficiari variabile tra i 100mila e i 150mila soggetti.
Per quanto attiene l’ambito oggettivo, l’articolo 1, comma 3, della Legge 112/2016 nel testo successivo alle modifiche apportate nel corso dell’esame in Senato, disciplina le misure finalizzate ad agevolare:
- le erogazioni da parte di soggetti privati;
- la stipula di polizze assicurative;
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di Onlus (a condizione che questa operi prevalentemente nel settore della beneficienza).
Le esenzioni per i negozi giuridici destinati in favore di disabili gravi
L’articolo 6, il cui ambito oggettivo è stato ampiamente integrato nel corso dell’esame parlamentare, prevede un’esenzione totale dall’imposta di successione e donazione per i beni e diritti conferiti intrust, ovvero gravati da vincoli di destinazione ovvero destinati a fondi speciali in favore delle persone con disabilità gravi.
Al contempo, ai trasferimenti di beni e diritti in trust istituti ai medesimi scopi, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Sono tuttavia molteplici le condizioni affinché le esenzioni si realizzino, prima, fra tutte, che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva – da indicare espressa mente nell’atto – l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.
Le ulteriori condizioni, che devono sussistere congiuntamente per fruire delle esenzioni e delle agevolazioni, riguardano il contenuto del negozio giuridico, che deve:
- essere stipulato per atto pubblico;
- identificare in modo univoco i soggetti coinvolti e i relativi compiti, descrivere le funzionalità e i bisogni delle persone con disabilità grave in favore delle quali il negozio è istituito, indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di tali soggetti;
- individuare gli obblighi di gestione e le modalità di rendicontazione del trustee (o del gestore o del fiduciario);
- indicare come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave;
- destinare i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali;
- determinare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee (o del gestore o del fiduciario).
Inoltre, è obbligatorio che il negozio giuridico stabilisca il termine del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale, che deve coincidere con la data di morte del beneficiario e che definisca le finalità del patrimonio residuo.
A tal riguardo, è previsto che, in ipotesi di premorienza del beneficiario, rispetto ai soggetti che hanno stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti di beni e di diritti reali in favore di tali soggetti godano anch’essi dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione e dell’applicazione in misura fissa delle imposte diregistro, ipotecarie e catastali.
Nella diversa ipotesi in cui detti beni e diritti siano trasferiti a soggetti diversi da quelli che hanno istituito il negozio, le imposte sono dovute in misura piena e la base imponibile dovrà essere calcolata facendo riferimento all’eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
Inoltre, tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust (o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione) saranno esenti anche da imposta di bollo.
Nello spirito della legge, è previsto, infine, che, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, siano deducibili dal reddito imponibile del soggetto privato (anche diverso dalla persona fisica), le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito posti in essere nei confronti dei trust o dei fondi/vincoli in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato fino e di 100mila euro l’anno.
Altre agevolazioni
L’articolo 5 della Legge eleva il limite di detrazione da IRPEF da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave, così come definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Entrata in vigore
Per espressa previsione normativa, le agevolazioni previste dalla Legge n. 112 entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo le agevolazioni in termini di deducibilità fiscale, che entrano in vigore già dal periodo d’imposta 2016.
Le modalità attuative sono demandate a un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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