Credito d’imposta per il caro gasolio
Il D.P.R. n. 277/2000 prevede un’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci (per conto terzi o in conto proprio), che consiste in un credito d’imposta pari agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.
I consumi vanno documentati con fattura di acquisto.
Il credito d’imposta, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure può essere chiesto a rimborso.
Ambito oggettivo
L’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore dell’autotrasporto, c.d. “caro petrolio” è riconosciuta agli autotrasportatori con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Si evidenzia che, mentre nel 2015 l’agevolazione è stata riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno Euro 1, a decorrere dall’1.1.2016, ai sensi dell’art. 1, comma 645, Finanziaria 2016, l’agevolazione è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno Euro 3 (sono esclusi quelli di categoria Euro 2 o inferiore).
Il credito
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir).
Si precisa che il credito d’imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU di UNICO. A tal proposito, si precisa che, a norma del comma 2 del art. 61 del D.L. n. 1/2012, non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.
Il credito in esame potrà, quindi, essere compensato anche se l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
La presentazione all’Agenzia delle Dogane
Per ottenere il beneficio, le imprese di autotrasporto interessate devono presentare al competente ufficio delle Dogane apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, contenente i seguenti dati:
- denominazione dell’impresa;
- sede legale e amministrativa;
- codice fiscale o partita IVA;
- codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari;
- generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale;
- estremi dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e della licenza di trasporto;
- indicazione dell’eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta;
- il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio;
- con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l’importo dello stesso;
- la modalità prescelta di fruizione del credito.
Tale dichiarazione, fino al 2011, doveva essere presentata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il credito era sorto.
A partire dal 1° gennaio 2012, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 al D.P.R. n. 277/2000, le imprese di autotrasporti interessate al credito d’imposta devono presentare la dichiarazione “a pena di decadenza” entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare.
La stessa va quindi presentata:
- entro il 30.4 per il credito sorto con riferimento ai consumi del I trimestre (gennaio – marzo);
- entro il 31.7 per il credito sorto con riferimento ai consumi del II trimestre (aprile – giugno);
- entro il 31.10 per il credito sorto con riferimento ai consumi del III trimestre (luglio – settembre);
- entro il 31.1 per il credito sorto con riferimento ai consumi del IV trimestre (ottobre – dicembre).
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2016 – secondo trimestre 2016, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali deve essere presentata entro il termine del 1° agosto prossimo.
Utilizzo del credito
Per quanto riguarda l’utilizzo del credito si fa presente che:
- se non è inferiore a € 25, può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6740” oppure chiesto a rimborso;
- il credito non utilizzato in compensazione entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto deve essere chiesto a rimborso presentando all’Agenzia delle Dogane l’apposita istanza entro il successivo 30.6. Così, ad esempio, il credito relativo ai primi trimestri del 2014 poteva essere utilizzato in compensazione fino al 31.12.2015 e l’eventuale eccedenza non utilizzata entro tale termine dovrà essere chiesta a rimborso entro il prossimo 30.6.2016. In merito si rammenta che fa “eccezione” l’utilizzo in compensazione del credito sorto con riferimento ai consumi del IV trimestre: quello relativo al IV trimestre 2014 può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2016 e quello relativo al IV trimestre 2015 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2017.
Importo del credito
Con nota del 22 giugno 2016, sui benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, l’Agenzia delle Dogane ha ricordato che:
- è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2016;
- tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2016.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2018.
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