Premessa
Dallo scorso 1° aprile sono entrati ufficialmente a far parte della famiglia dei versamenti tramite F24 anche le imposte, le tasse, i tributi speciali, gli interessi, le sanzioni e gli atri importi accessori, collegati alla presentazione della dichiarazione di successione.
A stabilirlo il Provvedimento 17 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal Decreto Mef dell’8 novembre 2011, che ha esteso il sistema di versamento unificato ad altri tributi, compresi, appunto, quelli connessi alla dichiarazione di successione, con lo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti richiesti ai contribuenti, spesso già “in confidenza” con questo modello perché utilizzato per diversi tipi di pagamento.
Lo stesso provvedimento prevede un periodo transitorio di adeguamento al nuovo sistema: fino al 31 dicembre 2016, infatti, sarà possibile usare ancora il Modello F23, chance che decadrà definitivamente dal 1° gennaio 2017.
Nessuna possibilità di scelta, invece, per gli atti emessi dall’Agenzia: i relativi versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.
Codici tributo
Con la Risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 sono stati istituiti i codici tributo per versare tramite modello F24 le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. Questi i nuovi “numeri” sono da indicare, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, in sede di presentazione della dichiarazione di successione:
- “1530” – Imposta ipotecaria;
- “1531” – Imposta catastale;
- “1532” – Tassa ipotecaria;
- “1533” – Imposta di bollo;
- “1534” – Imposta sostitutiva Invim;
- “1535” – Imposte e tasse ipotecarie e catastali (sanzione da ravvedimento);
- “1536” – Imposta di bollo (sanzione da ravvedimento);
- “1537” – Interessi da ravvedimento.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno del decesso.
Nella sezione “Contribuente” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede.
Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va il codice fiscale del de cuius, mentre nel campo “codice identificativo” va scritto il codice “08”, denominato “Defunto”, anch’esso istituto dalla risoluzione in oggetto.
In aggiunta a quelli da utilizzare in sede di autoliquidazione, il documento di prassi ha definito, anche i codici tributo da indicare nell’F24 per versare le somme dovute, sempre in relazione alla dichiarazione di successione, a seguito di:
- avvisi di liquidazione;
- definizione per acquiescenza o pagamento spontaneo di avvisi di accertamento o di liquidazione;
- definizione delle sole sanzioni;
- accertamento con adesione;
- conciliazione giudiziale.
Causale | Avviso di liquidazione |
Imposta ipotecaria | A140 |
Imposta catastale | A141 |
Tassa ipotecaria | A142 |
Imposta sostitutiva Invim | A143 |
Invim erario | A144 |
Invim comuni | A145 |
Imposta di bollo | A146 |
Imposta di successione | A147 |
Imposta di bollo (sanzione) | A148 |
Imposte e tasse ipotecarie e catastali (sanzione) | A149 |
Imposta sulle successioni (sanzione) | A150 |
Tributi speciali e compensi | A151 |
Interessi | A152 |
Causale | Omessa impugnazione |
Imposta di successione e relativi interessi | A153 |
Imposta ipotecaria e relativi interessi | A154 |
Imposta catastale e relativi interessi | A155 |
Imposta di bollo e relativi interessi | A156 |
Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi | A157 |
Invim erario e relativi interessi | A158 |
Invim comuni e relativi interessi | A159 |
Imposta di bollo (sanzione) | A160 |
Imposte ipotecarie e catastali (sanzione) | A161 |
Imposta sulle successioni (sanzione) | A162 |
Invim (sanzione) | A163 |
Tributi speciali e compensi | A164 |
Causale | Definizione delle sole sanzioni |
Imposta di bollo (sanzione) | A165 |
Imposte ipotecarie e catastali (sanzione) | A166 |
Imposta sulle successioni (sanzione) | A167 |
Invim (sanzione) | A168 |
Causale | Accertamento con adesione |
Imposta di successione e relativi interessi | A169 |
Imposta ipotecaria e relativi interessi | A170 |
Imposta catastale e relativi interessi | A171 |
Imposta di bollo e relativi interessi | A172 |
Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi | A173 |
Invim erario e relativi interessi | A174 |
Invim comuni e relativi interessi | A175 |
Imposte ipotecarie e catastali (sanzione) | A176 |
Imposta sulle successioni (sanzione) | A177 |
Imposta di bollo (sanzione) | A178 |
Invim (sanzione) | A179 |
Tributi speciali e compensi | A180 |
Causale | Conciliazione giudiziale |
Imposta di successione e relativi interessi | A181 |
Imposta ipotecaria e relativi interessi | A182 |
Imposta catastale e relativi interessi | A183 |
Imposta di bollo e relativi interessi | A184 |
Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi | A185 |
Invim erario e relativi interessi | A186 |
Invim comuni e relativi interessi | A187 |
Imposte ipotecarie e catastali (sanzione) | A188 |
Imposta sulle successioni (sanzione) | A189 |
Imposta di bollo (sanzione) | A190 |
Invim (sanzione) | A191 |
Tributi speciali e compensi | A192 |
Tutti i codici vanno indicati nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, devono essere riportati i dati presenti nell’atto emesso dall’ufficio.
Per i soli codici “A145”, “A159”, “A175” e “A187”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif” bisogna riportare il codice catastale del comune, reperibile nella relativa tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia.
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