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Forfettari: emissione della fattura

da | Gen 22, 2016 | Aggiornamenti

Premessa

Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, differenziati in relazione all’attività esercitata.
Tale regime è stato recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e secondo le ultime novità può essere da Lei applicato a partire dal periodo d’imposta 2016.

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 D.L. 98/2011:

  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
  • non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
  • esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
  • non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
  • non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
  • esclusione dall’IRAP;
  • possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
  • esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri;
  • reddito determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese;
  • introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini contributivi che prevede l’eliminazione del minimale contributivo;
  • applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.

L’adozione del regime in esame non è limitata a coloro che iniziano l’attività ma riguarda tutte le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa/lavoro autonomo che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.

Opzione per la scelta

Essendo Lei contribuente già in attività in regime ordinario ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:

  • non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
  • deve adottare dall’inizio dell’anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.

In particolare il primo adempimento è dato dall’emissione delle fatture senza addebito dell’IVA.

Al riguardo sarà necessario indicare nella fattura la seguente dicitura:

” Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario”

Inoltre, occorre tenere presente che, come previsto dal comma 67 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, i contribuenti forfettari non subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
A tal fine, tuttavia, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
La comunicazionedovrà contenere la seguente dicitura:

“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.

Emissione della fattura

Considerato che per quanto riguarda la dichiarazione di non applicazione della ritenuta, non sono previste particolari formalità, la stessa può essere riportata direttamente in fattura e da aggiungere alla dichiarazione di non applicazione dell’Iva.

Alla luce di quanto sopraesposto si propone di seguito un fac-simile di fattura che deve emettere un contribuente forfettario:

FAC-SIMILE FATTURA REGIME FORFETTARIO

 

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